Ordinanza ingiunzione o revoca n. 280 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato The European House - Ambrosetti S.p.A. per aver conservato password e credenziali di autenticazione in chiaro o con tecniche crittografiche non adeguate e per non aver comunicato tempestivamente agli interessati una violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato. Dopo un precedente provvedimento correttivo che aveva ingiunto la comunicazione agli utenti, l'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, 32 e 34 GDPR. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 85.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Ordinanza ingiunzione a The European House - Ambrosetti S.p.A. per mancata comunicazione di un data breach e conservazione non sicura di credenziali/password.
The European House - Ambrosetti S.p.A. - data breach, conservazione non sicura delle password e tardiva comunicazione agli interessati
Il provvedimento riguarda The European House - Ambrosetti S.p.A., destinataria di un'ordinanza ingiunzione per la gestione di una violazione dei dati personali che ha coinvolto credenziali di autenticazione e altri dati identificativi di numerosi utenti dei propri servizi online. L'istruttoria origina dalla notifica preliminare di data breach presentata il 8 aprile 2024 ai sensi dell'art. 33 GDPR e si conclude con l'accertamento di più violazioni della disciplina privacy e con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Origine della violazione e attività istruttoria
La Società ha comunicato all'Autorità un'esfiltrazione di dati conseguente a un accesso non autorizzato da parte di un attaccante. L'evento ha riguardato dati anagrafici e di contatto, nonché username e password degli interessati. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio ha richiesto più volte chiarimenti e documentazione, anche per verificare l'effettiva estensione della violazione, le modalità di conservazione delle credenziali e la valutazione del rischio effettuata dal titolare.
La Società ha inizialmente sostenuto che il data breach non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato e che non fosse quindi necessaria la comunicazione agli interessati. Ha anche rappresentato di aver avviato accertamenti tecnici, di aver coinvolto un team multidisciplinare e di aver adottato misure immediate, tra cui il blocco o la reimpostazione delle password.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione ex art. 34 GDPR
Il Garante ha invece ritenuto che la violazione fosse idonea a presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, con conseguente obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR. La valutazione è stata fondata su diversi elementi:
- natura dell'evento, riconducibile a un attacco informatico finalizzato all'acquisizione di credenziali;
- presenza, tra i dati violati, di username, password, nome, cognome e indirizzo e-mail;
- numero elevato di interessati coinvolti;
- facilità di identificazione degli interessati;
- possibilità che le credenziali fossero riutilizzate su altri servizi online;
- basso livello di protezione delle password conservate.
Con provvedimento n. 327 del 23 maggio 2024, il Garante ha quindi ingiunto alla Società di comunicare la violazione agli utenti le cui password erano conservate in chiaro o con tecniche crittografiche non allo stato dell'arte, descrivendo natura, possibili conseguenze e misure di autotutela.
Conservazione delle password e violazione dei principi di sicurezza e limitazione della conservazione
L'istruttoria ha accertato che circa 98.000 password erano conservate mediante hashing MD5, non sempre con salt, mentre circa 36.000 erano conservate in chiaro. L'Autorità ha richiamato le linee guida in materia di conservazione delle password adottate con il provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023, evidenziando che l'uso di semplici funzioni di hash crittografico, soprattutto se obsolete come MD5, non garantisce un livello di sicurezza adeguato.
Inoltre, alcune credenziali risultavano riferite a sistemi non più in uso: l'applicazione ".aggiornamentoconoscenza.it" era stata dismessa nel marzo 2020, mentre altri sistemi avevano subìto aggiornamenti tra febbraio 2020 e ottobre 2022. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione:
- dell'art. 5, par. 1, lett. e), GDPR, per conservazione oltre il tempo necessario;
- dell'art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, per difetto di integrità e riservatezza;
- dell'art. 32 GDPR, per mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
L'Autorità ha anche osservato che, quale titolare del trattamento, la Società non poteva addossare ai fornitori esterni la responsabilità della sicurezza applicativa, dovendo verificare le garanzie offerte dai soggetti coinvolti nel trattamento.
Tardiva comunicazione agli interessati e rilievi del Garante
Solo dopo il provvedimento correttivo la Società ha comunicato il data breach agli interessati. In particolare:
- il 7 giugno 2024 ha inviato comunicazioni dirette a 54.917 interessati di cui disponeva l'indirizzo e-mail;
- per i restanti 12.709 interessati ha attivato canali pubblici, tra cui pagina web dedicata, comunicati stampa, social network, testate giornalistiche e comunicazioni alle società clienti perché dessero diffusione interna.
Il Garante ha considerato tali comunicazioni tardive rispetto al momento in cui la Società aveva appreso la violazione, richiamando il 4 aprile 2024 come data di conoscenza dell'evento. Le motivazioni addotte dalla Società, comprese le preoccupazioni reputazionali e il contesto organizzativo e societario del periodo, sono state ritenute irrilevanti ai fini dell'adempimento dell'art. 34 GDPR. L'Autorità ha inoltre sottolineato che la protezione dei dati degli interessati non può essere subordinata a considerazioni di immagine aziendale.
Esito del procedimento e sanzione
All'esito del procedimento, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 32 e 34 GDPR. La violazione non è stata considerata minore, in ragione della pluralità delle norme violate e della rilevanza dei principi coinvolti.
Ai fini sanzionatori, l'Autorità ha applicato i criteri dell'art. 83 GDPR e le Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie, valutando:
- gravità media della violazione;
- durata della condotta illecita;
- numero di interessati coinvolti (61.670);
- condotta negligente del titolare;
- assenza di precedenti pertinenti;
- cooperazione con l'Autorità;
- condizioni economiche della Società.
È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 85.000. Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e natura del data breach
La vicenda prende avvio da una notifica preliminare di violazione ex art. 33 GDPR inviata dalla Società l'8 aprile 2024, seguita da notifica integrativa il 23 maggio 2024. L'evento è stato causato da un accesso non autorizzato con esfiltrazione di dati personali, tra cui dati anagrafici e di contatto e credenziali di autenticazione (username e password) di un numero inizialmente non determinato di interessati.
Valutazioni istruttorie sulla mancata comunicazione agli interessati
Il Garante ha ritenuto che la violazione presentasse un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in ragione della natura delle credenziali sottratte, del numero elevato di interessati coinvolti, della facilità di identificazione e del rischio di uso illecito delle credenziali per accedere ad altri servizi. La Società non aveva inizialmente comunicato il data breach agli interessati, ritenendo il rischio trascurabile, ma l'Autorità, con provvedimento n. 327 del 23 maggio 2024, le ha ingiunto la comunicazione ex art. 34 GDPR.
Conservazione delle password e carenze di sicurezza
Dall'istruttoria è emerso che circa 98.000 password erano conservate con hashing MD5, talora senza salt, e circa 36.000 in chiaro. Il Garante ha ritenuto tali modalità non conformi allo stato dell'arte e inidonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR. È stato inoltre rilevato che alcune credenziali si riferivano a sistemi non più in uso da tempo, con violazione anche del principio di limitazione della conservazione ex art. 5, par. 1, lett. e), GDPR.
Riscontro della Società e misure adottate
Solo a seguito del provvedimento correttivo la Società ha effettuato la comunicazione agli interessati: 54.917 via e-mail e i restanti tramite comunicazioni pubbliche, sito web, social, comunicati stampa, testate giornalistiche e diffusione presso società clienti. Ha inoltre riferito di aver imposto la modifica delle password, coinvolto un team multidisciplinare e avviato ulteriori misure organizzative e tecniche, tra cui un percorso per la certificazione ISO 27001 e la revisione dei rapporti con fornitori esterni.
Sanzione e criteri di quantificazione
Per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 32 e 34 GDPR, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 85.000 euro. Nella quantificazione ha considerato la gravità media, la durata delle violazioni, il numero di interessati coinvolti (61.670), la condotta negligente, l'assenza di precedenti pertinenti, la cooperazione con l'Autorità e la situazione economica della Società, richiamando i criteri dell'art. 83 GDPR e le Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 246 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 266 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 239 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 245 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 263 del 17/04/2026
- Provvedimento · 17 apr 2026Deliberazione n. 260 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →