Cassazione Civile, Sentenza n. 22189/2020 del 14/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di merito che ha respinto la sua domanda di restituzione delle somme incassate dalla venditrice a seguito della risoluzione di due contratti di vendita di arredi (stipulati il 7 gennaio 2000) e che aveva ritenuto prescritta la pretesa di consegna dei beni/di far valere la risoluzione. Borghi deduce, in particolare, errori sulla determinazione del dies a quo della prescrizione, omissione di esame di atti interruttivi e di contegni della venditrice interpretabili come rinuncia alla prescrizione, nonché l'erronea esclusione della sua domanda di arricchimento senza causa e l'omessa pronuncia sulle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso ma lo ha rigettato nel merito. Ha ritenuto infondati i sette motivi proposti: il ricorrente non ha adeguatamente confrontato le censure con la motivazione della Corte d'appello; non ha provato gli atti interruttivi della prescrizione evocati; la Corte territoriale ha correttamente individuato il dies a quo e valutato la mancata rilevanza probatoria della documentazione prodotta; l'azione di arricchimento è inammissibile per sopravvenuta prescrizione della azione tipica che sarebbe spettata al ricorrente; l'asserita omissione di statuizione sulle spese del primo grado non sussiste concretamente perché la Corte d'appello ha rigettato integralmente il gravame. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore della controricorrente. È inoltre richiamata l'applicazione dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002 per eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1454 c.c.
Riferimento alla risoluzione dei contratti per inadempimento e alle conseguenze restitutorie; la Corte valuta che la questione della risoluzione sia stata correttamente trattata nei gradi di merito.
artt. 163, 101, 112, 115 c.p.c.
Citate nelle doglianze come parametri di motivazione e formazione degli atti: la Corte osserva che il ricorrente non si è confrontato puntualmente con la motivazione di merito, limitandosi a riprodurre argomenti, per cui le censure processuali risultano inammissibili.
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione al diritto al giusto processo; la Corte non ravvisa violazione, perché le argomentazioni di merito sono state adeguatamente esaminate dai giudici di merito.
art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)
Citate come parametri di cassazione (vizi di motivazione, nullità, omissione di un fatto decisivo). La Corte ritiene che nessuno dei profili dedotti integri i rispettivi vizi rimessi a cassazione.
artt. 2935, 2944, 2945, 2938 c.c.
Norme relative alla prescrizione e alle sue interruzioni/sospensioni: la Corte conferma che il dies a quo e gli atti interruttivi devono essere provati; l'appellante non ha fornito prova sufficiente degli atti interruttivi invocati.
art. 2733 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova su fatti che incidono sulla prescrizione; la Corte rileva che l'asserita prova non è stata fornita.
art. 2943 c.c.
Norma sulla prescrizione ordinaria: utilizzata per confermare il corretto accertamento della prescrizione del credito dedotto dal ricorrente.
art. 2937 c.c.
Citate nell'ambito delle doglianze sulla prescrizione e sulle azioni conseguenti alla risoluzione; la Corte non attribuisce agli atti prodotti efficacia interruttiva non provata.
art. 948 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al trasferimento di proprietà conseguente al soddisfacimento in esecuzione forzata; la Corte precisa che il giudice di merito non ha confuso diritto di credito e diritto di proprietà e ha correttamente inquadrato la questione come di credito relativo ai contratti.
artt. 92 e 112 c.p.c.
Richiamati riguardo alle spese di giudizio; la Corte osserva che, avendo rigettato integralmente l'appello, non è configurabile una omissione significativa di statuizione sulle spese.
art. 133 c.p.c.
Citate dal ricorrente tra le norme procedurali coinvolte; la Corte non ritiene che le dedotte violazioni siano sussistenti o rilevanti per il rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Disposizioni sul contributo unificato: la Corte segnala la sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'onere di provare atti interruttivi o comportamenti idonei a far decorrere diversamente la prescrizione grava sul soggetto che li allega; mere affermazioni non documentate non sono sufficienti.
- L'azione di arricchimento senza causa è inammissibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica (es. restitutoria) e questa si è prescritta: la tutela residuale non supplisce a un'azione tipica prescritta.
- In cassazione è necessario confrontarsi in modo puntuale con la motivazione dei giudici di merito; la semplice ripetizione o la riproduzione integrale di atti non sostituisce l'argomentazione deduttiva richiesta.
- La determinazione del dies a quo della prescrizione richiede valutazione fattuale e probatoria: documenti e corrispondenza vanno prodotti e specificati per dimostrare una diversa decorrenza.
- L'omessa pronuncia su questioni accessorie (es. spese) non è automaticamente favorevole se il giudice ha deciso il gravame nella sua totalità; va valutato il reale contenuto della decisione impugnata.
- Se somme sono state incassate in esecuzione sulla base di decreti ingiuntivi non opposti, la successiva pretesa restitutoria richiede attenzione al titolo, ai termini e alla prescrizione: il semplice pagamento coattivo non determina automaticamente l'obbligo di restituzione senza esame del quadro temporale e probatorio.
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