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Sentenza

Sentenza del 15/07/2016 n. 6275 - Comm. Trib. Prov. Milano

Dichiarazioni - Integrative - Termini - Mancato rispetto - Riporto di eccedenza IVA - Disconoscimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di correggere, mediante un Modello Unico integrativo presentato tardivamente e dopo la ricezione della comunicazione dell’Ufficio, l’importo dell’eccedenza IVA riportata dalla dichiarazione dell’anno precedente. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la dichiarazione potesse essere emendata anche successivamente; l’Ufficio riteneva invece legittimo il disconoscimento, poiché il termine previsto per il ravvedimento dichiarativo era ormai decorso e l’integrativa era stata presentata dopo l’avvio del controllo automatizzato.

La decisione

La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta legittima: in sede di liquidazione automatizzata del Modello Unico è possibile disconoscere parzialmente l’eccedenza IVA riportata quando il contribuente abbia presentato l’integrativa oltre il termine previsto e soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Ufficio. Sebbene le dichiarazioni contenenti errori siano in generale emendabili, il diritto di correggere o ritrattare la dichiarazione deve essere esercitato entro il termine stabilito dalla normativa applicabile.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998

    La norma individua il termine entro il quale il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni, compresi quelli incidenti sul riporto dell’eccedenza IVA. Il mancato rispetto del termine impedisce di far valere tardivamente il ripensamento in sede di liquidazione automatizzata.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni fiscali possono essere corrette, ma la possibilità di emendarle non è illimitata: occorre rispettare i termini previsti dalla legge.
  • Un’integrativa presentata dopo la scadenza e successivamente alla comunicazione dell’Ufficio non consente, di regola, di neutralizzare gli effetti della liquidazione automatizzata già avviata.
  • Il riporto di un’eccedenza IVA deve essere adeguatamente supportato dalla dichiarazione tempestiva e dalla documentazione contabile; in caso contrario l’Amministrazione può disconoscerlo, anche solo parzialmente.
  • La ricezione di una comunicazione automatizzata non costituisce normalmente un nuovo termine per presentare validamente un’integrativa tardiva.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra la generale emendabilità della dichiarazione e i limiti temporali entro i quali l’emendamento deve essere esercitato.

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