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Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento – ordinanza di D.A.S.P.O n. -OMISSIS- emesso il 19/8/2024.

Giustizia amministrativa202400516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di DASPO del 19 agosto 2024, recante il divieto quinquennale di accesso a incontri e luoghi sportivi e l'obbligo biennale di comparizione presso un commissariato di pubblica sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e carenza istruttoria, sostenendo che la propria partecipazione agli episodi dell'8 giugno 2024 presso un palazzetto dello sport fosse stata ricostruita esclusivamente sulla base della querela del presidente della squadra locale, mentre gli agenti presenti non avrebbero riferito specificamente su di lui; ha inoltre invocato l'archiviazione della querela e chiesto prova testimoniale. Il secondo motivo riproponeva sostanzialmente le medesime censure. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, negando che la condotta rientrasse nelle fattispecie legittimanti il DASPO. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, contestando l'obbligatorietà della prescrizione di comparizione personale e sostenendo che il precedente DASPO del 2006, la cui prescrizione era stata revocata nel 2008 per buona condotta, avrebbe dovuto essere valutato diversamente. Nelle more del giudizio il GIP aveva revocato la misura dell'obbligo di comparizione, originariamente convalidata, per diminuzione della pericolosità e decorso del tempo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente provata la partecipazione del ricorrente al gruppo di tifosi che aveva rivolto atteggiamenti minacciosi e frasi ingiuriose o intimidatorie al presidente della squadra, valorizzando la relazione di servizio degli agenti, nella quale il ricorrente era indicato tra i soggetti che avevano nuovamente gesticolato e inveito contro la persona offesa, nonché il provvedimento di convalida del GIP, che aveva riscontrato una condotta commessa in gruppo e non degenerata solo per l'intervento della forza pubblica. La successiva archiviazione della querela è stata ritenuta irrilevante ai fini del DASPO, misura preventiva distinta dall'accertamento penale e fondata sul pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, non necessariamente su una lesione già consumata. Il Collegio ha qualificato il DASPO come misura di prevenzione atipica, applicabile quando elementi oggettivi evidenzino una condotta attiva, anche di gruppo, finalizzata a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico. Ha quindi ritenuto la condotta riconducibile alla fattispecie dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989. Quanto all'obbligo di comparizione, ha affermato che, nei confronti di chi sia già stato destinatario di un precedente divieto, la prescrizione prevista dal comma 2 è sempre disposta ai sensi del comma 5; al Questore residua discrezionalità soltanto sulle modalità e sulla durata. Le questioni relative a tali modalità e durata appartengono, secondo il richiamo giurisprudenziale operato dal TAR, alla giurisdizione ordinaria. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    "coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)"

    Il DASPO può essere adottato, in funzione preventiva, sulla base di elementi oggettivi che dimostrino una condotta attiva, anche di gruppo, diretta a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico; non è necessario l'accertamento di una lesione già consumata.

  • art. 6, comma 2, l. 401/1989

    invito a comparire personalmente nel Comando di Polizia

    La prescrizione di comparizione personale costituisce la misura accessoria collegata al divieto di accesso, la cui applicazione è oggetto della disciplina richiamata dal comma 5.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2"

    Quando il destinatario sia già stato sottoposto a un precedente divieto, la prescrizione di comparizione personale deve essere sempre disposta; la discrezionalità del Questore riguarda soltanto modalità e durata.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura di prevenzione atipica posta a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; può essere adottato anche in assenza di una lesione già consumata, quando elementi oggettivi evidenzino un pericolo concreto derivante dalla condotta del destinatario.
  • Ai fini dell'adozione del DASPO è sufficiente che il soggetto abbia partecipato attivamente, anche in gruppo, a condotte di violenza, minaccia o intimidazione idonee a creare allarme o turbativa dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  • La relazione di servizio degli agenti presenti e il provvedimento motivato di convalida del GIP possono costituire elementi istruttori idonei a fondare il DASPO, anche quando il destinatario contesti la ricostruzione della persona offesa o la querela sia stata successivamente archiviata.
  • Nei confronti di chi sia già stato destinatario di un precedente divieto di accesso, l'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 impone sempre la prescrizione di comparizione personale prevista dal comma 2; la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza riguarda le modalità e la durata della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaSanzioni sportive
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSport
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereRiparto di giurisdizione

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