Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25924/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia e il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto, con decorrenza dal conseguimento della pensione supplementare, mediante computo di ulteriori settimane contributive riferite sia al rapporto di lavoro privato sia al periodo complessivo considerato utile ai fini previdenziali. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che il mancato accredito della contribuzione relativa al rapporto privato non avesse natura sanzionatoria e riconoscendo il diritto all'accredito figurativo e alla riliquidazione del trattamento. L'ente previdenziale ricorre in cassazione con un solo motivo, deducendo violazione del giudicato interno: sostiene che il primo giudice aveva già limitato al triennio anteriore alla domanda giudiziale il diritto alle differenze sui ratei arretrati per effetto della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, e che il pensionato non aveva impugnato tale capo della decisione; pertanto, quel punto sarebbe divenuto incontestabile e la Corte d'appello non avrebbe potuto riformarlo accogliendo integralmente la domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricostruito la decisione di primo grado evidenziando che essa, oltre a valutare il beneficio amianto, aveva espressamente dichiarato la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, riconoscendo soltanto le differenze maturate nel triennio anteriore alla domanda. Poiché l'appello del pensionato era stato rivolto solo a contestare altri profili della decisione, senza impugnare specificamente il capo relativo alla decadenza e alla limitazione temporale degli arretrati, su quel punto si era formato giudicato interno. La Corte d'appello, accogliendo integralmente la domanda e riconoscendo le differenze sulla pensione sin dal 2007, ha quindi violato il giudicato interno. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, sul presupposto che l'appello non poteva essere proposto in relazione a quel capo ormai coperto da giudicato; segue condanna della parte resistente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992

    prevede una decadenza sostanziale di ordine pubblico, applicabile anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto; il dies a quo è ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda amministrativa e non alla riproposizione della domanda o a richieste di chiarimenti.

  • d.P.R. n. 3/1957, art. 60, n. 3

    richiamato come norma che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico e privato, evocata dalla Corte territoriale nel ragionamento di merito.

  • L. n. 257/1992, art. 13, comma 8

    individua il beneficio previdenziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, che incide sulla contribuzione utile ai fini pensionistici.

  • D.L. n. 384/1992, art. 4

    conv. con L. n. 438 del 1992

    ha sostituito il testo dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 rilevante ai fini della decadenza.

  • L. n. 438/1992

    legge di conversione del D.L. n. 384/1992 richiamata nel testo della norma sulla decadenza.

Massime di principio

  • La decadenza dall'azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera anche per le domande di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, poiché esse incidono sulla misura della prestazione pensionistica.
  • Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto ha autonoma individualità rispetto alla pensione: la domanda mira al riconoscimento del beneficio contributivo, non al mero ricalcolo dei singoli ratei, pur producendo effetti sulla prestazione pensionistica.
  • La decadenza previdenziale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è sostanziale e di ordine pubblico, sicché il termine decorre dalla presentazione della domanda amministrativa originaria e non è riattivato da successive riproposizioni o richieste di chiarimento.
  • Ai fini del giudicato interno, la statuizione che accerta un fatto e ne trae un effetto giuridico costituisce un'unità logica inscindibile: se l'appello non investe il capo relativo all'effetto giuridico già deciso, quel capo resta coperto da giudicato e non può essere riformato.
  • Quando il primo giudice abbia limitato gli effetti economici della domanda per intervenuta decadenza e tale limitazione non sia stata specificamente impugnata, il giudice d'appello non può attribuire una decorrenza più ampia delle differenze dovute senza violare il giudicato interno.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.