Cassazione Civile, Ordinanza n. 13381/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a seguito di istanza proposta da una creditrice che assumeva di vantare un credito di euro 185.000,00 in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Le socie della fallita hanno reclamato la sentenza di fallimento sostenendo che quel credito fosse venuto meno: secondo la loro tesi, una scrittura transattiva del 5 marzo 2018, letta unitamente a successive operazioni societarie, avrebbe comportato un’espromissione o comunque un accollo del debito da parte di altra società, poi incorporata nella creditrice, con conseguente riunione nella medesima persona delle qualità di creditore e debitore e quindi estinzione per confusione dell’obbligazione verso la società fallita. In subordine, hanno invocato l’effetto della transazione e della fusione per sostenere che la creditrice avrebbe dovuto rinunciare al credito o che il credito non fosse più azionabile. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1303 c.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato l’effetto estintivo per confusione derivante dalla combinazione tra transazione e fusione societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non censurata in modo specifico la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata soprattutto sulla definitività del decreto ingiuntivo non opposto e quindi sul giudicato formatosi sul credito azionato. Ha inoltre affermato che la transazione invocata era inopponibile alla creditrice, perché essa era rimasta estranea alla pattuizione, e che la fusione per incorporazione non poteva far estendere l’eventuale effetto confusorio al rapporto tra la creditrice e la debitrice originaria fallita. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di fallimento e condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese nei confronti del curatore intimato rimasto contumace.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
norma richiamata come base dell’istanza di fallimento proposta dal creditore
art. 647 c.p.c.
il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo e definitivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 1303 c.c.
norma invocata dalle ricorrenti per sostenere l’estinzione del credito per confusione
art. 1372 c.c.
la transazione è inopponibile al soggetto estraneo al contratto
art. 1272 c.c.
l’espromissione ha effetto cumulativo salvo dichiarazione di liberazione del debitore originario; la liberazione deve risultare in modo univoco, anche per facta concludentia
art. 1988 c.c.
richiamato per distinguere la promessa di pagamento, negozio unilaterale, dall’espromissione, che è contratto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto preclude di rimettere in discussione, in altro giudizio, non solo il credito azionato ma anche il titolo posto a fondamento della domanda.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente e integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, la mancata contestazione di una di esse rende comunque infondato il motivo.
- L’espromissione è un contratto tra creditore e terzo, distinto dalla promessa di pagamento: produce, di regola, un’obbligazione cumulativa e la liberazione del debitore originario richiede una manifestazione di volontà univoca del creditore.
- Una transazione o un accordo stipulato tra alcuni soggetti non è opponibile ai terzi estranei al negozio e non può di per sé incidere sui loro rapporti obbligatori.
- L’eventuale fusione per incorporazione di un soggetto che abbia assunto un debito non comporta automaticamente l’estensione degli effetti estintivi per confusione al rapporto tra creditore originario e debitore originario, se non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi dell’istituto.
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