Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13381/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a seguito di istanza proposta da una creditrice che assumeva di vantare un credito di euro 185.000,00 in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Le socie della fallita hanno reclamato la sentenza di fallimento sostenendo che quel credito fosse venuto meno: secondo la loro tesi, una scrittura transattiva del 5 marzo 2018, letta unitamente a successive operazioni societarie, avrebbe comportato un’espromissione o comunque un accollo del debito da parte di altra società, poi incorporata nella creditrice, con conseguente riunione nella medesima persona delle qualità di creditore e debitore e quindi estinzione per confusione dell’obbligazione verso la società fallita. In subordine, hanno invocato l’effetto della transazione e della fusione per sostenere che la creditrice avrebbe dovuto rinunciare al credito o che il credito non fosse più azionabile. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1303 c.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato l’effetto estintivo per confusione derivante dalla combinazione tra transazione e fusione societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non censurata in modo specifico la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata soprattutto sulla definitività del decreto ingiuntivo non opposto e quindi sul giudicato formatosi sul credito azionato. Ha inoltre affermato che la transazione invocata era inopponibile alla creditrice, perché essa era rimasta estranea alla pattuizione, e che la fusione per incorporazione non poteva far estendere l’eventuale effetto confusorio al rapporto tra la creditrice e la debitrice originaria fallita. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di fallimento e condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese nei confronti del curatore intimato rimasto contumace.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    norma richiamata come base dell’istanza di fallimento proposta dal creditore

  • art. 647 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo e definitivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 1303 c.c.

    norma invocata dalle ricorrenti per sostenere l’estinzione del credito per confusione

  • art. 1372 c.c.

    la transazione è inopponibile al soggetto estraneo al contratto

  • art. 1272 c.c.

    l’espromissione ha effetto cumulativo salvo dichiarazione di liberazione del debitore originario; la liberazione deve risultare in modo univoco, anche per facta concludentia

  • art. 1988 c.c.

    richiamato per distinguere la promessa di pagamento, negozio unilaterale, dall’espromissione, che è contratto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto preclude di rimettere in discussione, in altro giudizio, non solo il credito azionato ma anche il titolo posto a fondamento della domanda.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente e integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, la mancata contestazione di una di esse rende comunque infondato il motivo.
  • L’espromissione è un contratto tra creditore e terzo, distinto dalla promessa di pagamento: produce, di regola, un’obbligazione cumulativa e la liberazione del debitore originario richiede una manifestazione di volontà univoca del creditore.
  • Una transazione o un accordo stipulato tra alcuni soggetti non è opponibile ai terzi estranei al negozio e non può di per sé incidere sui loro rapporti obbligatori.
  • L’eventuale fusione per incorporazione di un soggetto che abbia assunto un debito non comporta automaticamente l’estensione degli effetti estintivi per confusione al rapporto tra creditore originario e debitore originario, se non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi dell’istituto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniTransazioneAccollo ed espromissione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.