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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17677/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2011, per un immobile sito in Roma e censito in catasto come categoria B/1 ("convento"). L'ente proprietario aveva impugnato l'atto sostenendo di avere diritto all'esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti non commerciali destinati ad attività di religione o di culto. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato che l'attività fosse svolta con modalità non commerciali. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 504/1992, in combinato con l'art. 2697 c.c., sostenendo che l'immobile, pur classificato catastalmente come convento, era destinato all'esercizio del culto e quindi esente; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, valorizzando anche successivi provvedimenti e sentenze relativi al medesimo immobile e a tributi diversi, che avrebbero riconosciuto i requisiti per l'esenzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che, per gli immobili destinati alle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a, l. 222/1985, la natura non commerciale dell'attività è intrinseca e non richiede la prova, da parte del contribuente, dello svolgimento con modalità non commerciali. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente addossato all'ente un onere probatorio più gravoso di quello previsto dall'art. 2697 c.c. e per avere applicato in modo distorto l'art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 504/1992. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    esenzione ICI per immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lett. a, l. 222/1985

    Per le attività di religione o di culto l'esenzione spetta se l'immobile è destinato esclusivamente a tali attività; per tali attività la natura non commerciale è intrinseca e non richiede la prova di un'esecuzione con modalità non commerciali.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non può essere aggravato oltre il necessario: nel caso delle attività di religione o di culto il contribuente deve provare la qualità soggettiva di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile, mentre spetta all'ente impositore provare l'eventuale esercizio di attività commerciale.

  • art. 16, lett. a, legge 20 maggio 1985, n. 222

    Le attività di religione o di culto comprendono l'esercizio del culto, la cura delle anime, la formazione del clero e dei religiosi, gli scopi missionari, la catechesi e l'educazione cristiana.

  • art. 87, comma 1, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il richiamo serve a individuare i soggetti non commerciali destinatari del beneficio fiscale.

  • art. 107, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    L'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riguarda attività non economiche, svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella ricostruzione dei presupposti dell'esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme al vizio di omessa pronuncia/esame nella formulazione del secondo motivo.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    Richiamato come modifica legislativa intermedia della disciplina dell'esenzione.

  • art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamato come ulteriore modifica della disciplina, che limita l'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    Richiamato come successiva modifica non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 11-bis d.l. 28 dicembre 2013, n. 149

    Richiamato come successiva modifica non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Massime di principio

  • Quando il bene è destinato in via esclusiva ad attività di religione o di culto ex art. 16, lett. a, l. 222/1985, l'esenzione ICI richiede la prova della destinazione soggettivamente ed oggettivamente corretta, mentre la non commercialità dell'attività è considerata intrinseca e non va provata come ulteriore requisito autonomo dal contribuente.
  • Il contribuente ente ecclesiastico assolve il proprio onere probatorio dimostrando la qualifica soggettiva e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività esente; l'eventuale svolgimento di un'attività commerciale deve essere allegato e provato dall'amministrazione finanziaria.
  • Per gli immobili degli enti non commerciali, la nozione di attività "non economica" rileva anche in chiave euro-unitaria: l'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l'attività è svolta gratuitamente o contro corrispettivo meramente simbolico.
  • La classificazione catastale dell'immobile non è di per sé decisiva; ciò che conta è la concreta destinazione funzionale del bene e la natura effettiva dell'attività svolta al suo interno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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