Sentenza del 30/10/2015 n. 22218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo a IRPEG e IRAP per l'anno 2002, contestando la ripresa fiscale connessa all'impiego di due lavoratori formalmente dipendenti da società croate. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che l'eventuale interposizione illecita di manodopera non comportasse automaticamente l'obbligo di effettuare le ritenute fiscali, che l'assoluzione penale degli amministratori dovesse avere efficacia nel giudizio tributario e che la CTR avesse motivato in modo apparente o insufficiente l'accertamento dell'interposizione. La Corte ha rilevato che alcune censure erano nuove e quindi inammissibili; nel merito ha comunque ritenuto che l'utilizzo di materiali e attrezzature della committente e l'assoggettamento dei lavoratori ai suoi orari e direttive dimostrassero un appalto di mera manodopera.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato integralmente respinto. La Corte ha stabilito che, in caso di interposizione illecita di manodopera, i lavoratori sono considerati fiscalmente dipendenti dell'impresa che ne utilizza effettivamente le prestazioni, sulla quale gravano anche gli obblighi di sostituto d'imposta e di effettuazione delle ritenute. L'assoluzione penale non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma costituisce soltanto un elemento di prova liberamente valutabile insieme agli altri indizi. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione della CTR, fondata sugli accertamenti della Guardia di finanza. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e rimborso delle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1
I prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto di intermediazione sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni.
La norma comporta che l'impresa utilizzatrice sia considerata datore di lavoro anche ai fini fiscali quando l'appalto mascheri una mera fornitura di manodopera.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
Obblighi del sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni.
L'impresa che, in base alla disciplina sull'interposizione illecita, è considerata datore di lavoro deve effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4
Nel processo tributario trovano ingresso anche presunzioni semplici.
Il giudice tributario può fondare la decisione su indizi e presunzioni semplici, anche se tali elementi non sarebbero sufficienti, da soli, per una condanna penale.
Codice di procedura civile, art. 116
Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
Gli elementi provenienti dal processo penale, compresa una sentenza di assoluzione, devono essere valutati dal giudice tributario insieme alle ulteriori risultanze probatorie.
Codice di procedura penale, art. 654
Efficacia della sentenza penale irrevocabile nei giudizi civili o amministrativi.
La sentenza penale non ha automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario relativamente ai medesimi fatti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina IRPEG
La controversia riguardava la ripresa a tassazione ai fini IRPEG per l'anno d'imposta 2002.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina IRAP
La controversia riguardava anche la ripresa a tassazione ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi: è necessario indicare dove la questione sia stata tempestivamente proposta.
- L'assoluzione penale, anche con formula piena, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario; il giudice fiscale può giungere a una diversa conclusione sulla base di presunzioni e indizi validi.
- Per distinguere un appalto genuino da una mera interposizione di manodopera assumono rilievo concreto l'organizzazione autonoma dell'appaltatore, la disponibilità di propri mezzi e attrezzature, l'autonomia direttiva e il perseguimento di un risultato produttivo autonomo.
- L'esistenza formale di un contratto di appalto e il pagamento formale delle retribuzioni da parte dell'appaltatore non sono decisivi se, nella pratica, i lavoratori operano con mezzi, orari e direttive della committente.
- Quando l'interposizione illecita è accertata, l'impresa utilizzatrice può essere considerata datore di lavoro anche ai fini tributari, con obbligo di effettuare le ritenute fiscali e di adempiere agli obblighi dichiarativi del sostituto d'imposta.
- Una motivazione è sufficiente quando indica gli elementi probatori utilizzati e consente di ricostruire il ragionamento del giudice; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito se questa è logica e adeguatamente argomentata.
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