Cassazione Penale, Sentenza n. 14799/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il diniego, operato dal Tribunale di sorveglianza, di eseguire in Belgio la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente aveva richiesto l'esecuzione all'estero per ragioni familiari e lavorative. Il Tribunale aveva respinto la richiesta ritenendo che il ricorrente non avesse documentato intese tra l'UEPE e un ufficio belga né l'esistenza di strutture idonee, mentre il ricorrente deduceva che tale onere non spettava a lui nella forma indicata e che la normativa e la giurisprudenza impongono di valutare favorevolmente richieste adeguatamente documentate nelle esigenze soggettive.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'affidamento in prova può essere eseguito in altro Stato UE che abbia attuato la decisione quadro 2008/947/GAI e che il Tribunale aveva errato nel porre a carico del ricorrente l'onere di produrre intese o protocolli formali. La Corte ha precisato che l'interessato deve collaborare fornendo informazioni e documentazione sulle condizioni soggettive e sul collegamento effettivo con lo Stato estero, ma che le verifiche sull'esecuzione e sui controlli competono agli organi preposti (UEPE, autorità esecutive). Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive
La Corte ritiene che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere eseguito in uno Stato membro che abbia attuato la decisione quadro, poiché l'affidamento è assimilabile a una "sanzione sostitutiva" rientrante nell'ambito della decisione quadro e del reciproco riconoscimento.
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (recepimento nazionale della decisione quadro 2008/947/GAI), art. 2 lett. e) e art. 4
Il decreto recepisce la decisione quadro e definisce le "sanzioni sostitutive" (art. 2, lett. e) come sanzioni che "impongono obblighi ed impartiscono prescrizioni"). La Corte interpreta che l'affidamento al servizio sociale rientra in tale nozione e che le modalità di esecuzione all'estero sono regolate dal quadro del d.lgs. n. 38/2016.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020 (Arrighi); Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020 (Mancinelli); Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018 dep. 2019 (Leonardi)
Precedenti di legittimità chiariscono che l'esecuzione dell'affidamento in prova può essere disposta all'estero e che l'interessato ha un onere informativo collaborativo nella fase istruttoria per dimostrare il collegamento effettivo e le condizioni di sperimentazione trattamentale, ma non l'onere di produrre accordi formali per l'organizzazione dei controlli, che spettano agli organi esecutivi e alle autorità competenti.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in altro Stato UE che abbia recepito la decisione quadro 2008/947/GAI; va valutata la compatibilità con il d.lgs. n. 38/2016.
- Il richiedente deve fornire informazioni e documentazione sulle proprie condizioni soggettive e sul collegamento effettivo con lo Stato estero (es. domicilio familiare, lavoro), mostrando diligenza nella fase istruttoria.
- Non è richiesto al ricorrente di produrre protocolli o intese formali tra l'UEPE e uffici esteri; l'accertamento delle condizioni di esecuzione e dei controlli spetta agli organi competenti (UEPE, autorità giudiziaria/esecutiva).
- Il rifiuto di esecuzione all'estero non può fondarsi in modo generico sulla mancata produzione di accordi amministrativi da parte del richiedente; il tribunale deve motivare in concreto l'impossibilità dell'esecuzione all'estero.
- Se le informazioni fornite risultano insufficienti, l'organo giudicante dovrebbe sollecitare accertamenti integrativi e verifiche da parte dell'UEPE o delle autorità competenti prima di negare la misura.
- In situazioni analoghe conviene documentare adeguatamente esigenze familiari e lavorative e fornire elementi che permettano agli organi di verificare il collegamento effettivo e la fattibilità dell'esecuzione nel Paese estero.
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