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Sentenza

Sentenza n. 234/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. I, n. 479 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. I, n. 479 del 2026, che aveva accolto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara e imposto il ricalcolo della soglia di anomalia mediante il criterio del blocco unitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La gara del Comune di Catania, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, riguardava interventi di riqualificazione viaria e prevedeva l’individuazione delle offerte anomale secondo l’art. 54 d.lgs. 36/2023 e il Metodo A dell’Allegato II.2. La gara era stata aggiudicata all’impresa appellante, con ribasso del 32,2349%. L’impresa concorrente aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che, nel calcolo della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso dovessero essere considerate unitariamente e non distintamente. Secondo tale prospettazione, il ricalcolo avrebbe individuato una soglia del 32,235735539141% e avrebbe posto l’impresa ricorrente e il raggruppamento interveniente, entrambi con ribasso del 32,2356%, nella posizione utile per il sorteggio e il possibile subentro. Il TAR aveva accolto la domanda e imposto la rinnovazione del calcolo. L’impresa aggiudicataria ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, il difetto di interesse a ricorrere della concorrente, poiché il ricalcolo non le avrebbe assicurato l’aggiudicazione ma soltanto la partecipazione a un sorteggio. Ha inoltre dedotto la tardività e l’omessa impugnazione della scheda informazioni e del disciplinare, che indicavano l’applicazione del criterio assoluto, nonché la violazione del principio di invarianza e la correttezza, ragionevolezza e intellegibilità del metodo adottato dalla stazione appaltante. Il Comune ha aderito all’appello; l’impresa appellata e il raggruppamento interveniente hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto decisiva la censura relativa al criterio di calcolo della soglia di anomalia e ha assorbito, per economia processuale, le ulteriori questioni processuali concernenti interesse a ricorrere, tardività, mancata impugnazione degli atti di gara e principio di invarianza. L’art. 54, comma 2, d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di indicare negli atti di gara il metodo di individuazione delle offerte anomale tra quelli dell’Allegato II.2. Il bando e il disciplinare rinviavano al Metodo A dell’Allegato II.2, mentre la scheda informazioni indicava espressamente il criterio assoluto. L’Allegato II.2 stabilisce che le offerte aventi uguale ribasso sono considerate distintamente nei loro singoli valori. Il CGARS ha ritenuto che il termine “distintamente” sia semanticamente incompatibile con il criterio del blocco unitario e che la disciplina vigente si differenzi da quella anteriore, sulla quale si erano formati gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli all’accorpamento delle offerte identiche. Tali precedenti, inclusi quelli dell’Adunanza plenaria, non sono quindi applicabili alla normativa sopravvenuta. La considerazione distinta delle offerte riflette inoltre la loro effettiva frequenza statistica ed evita una riduzione artificiale del numero delle osservazioni. La scelta del criterio assoluto costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è stata correttamente prevista e applicata dal Comune. Le spese del doppio grado sono state compensate tra tutte le parti, con rifusione del contributo unificato in favore dell’appellante e a carico della parte ricorrente in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 36/2023

    «Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2»

    La stazione appaltante può scegliere e indicare negli atti di gara il metodo di individuazione delle offerte anomale tra quelli dell’Allegato II.2; può inoltre valutare la congruità di altre offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

  • Allegato II.2, Metodo A, d.lgs. 36/2023

    «le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori»

    Nel calcolo della soglia di anomalia le offerte con identico ribasso devono essere considerate singolarmente e non accorpate in un blocco unitario.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, quando siano integrati i presupposti processuali e non ricorrano esigenze istruttorie.

  • art. 120 c.p.a.

    La pronuncia richiama il rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici e il dimezzamento dei termini processuali applicabile nel caso concreto.

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 120 c.p.a., per il computo dei termini processuali dimezzati.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della fattispecie e nella natura interpretativa delle questioni.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante, nelle gare da aggiudicare al prezzo più basso soggette a esclusione automatica delle offerte anomale, può indicare negli atti di gara il metodo di individuazione della soglia di anomalia scelto tra quelli dell’Allegato II.2.
  • Nel Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 36/2023, le offerte recanti identico ribasso devono essere considerate distintamente nei loro singoli valori ai fini del calcolo della soglia di anomalia; la disciplina vigente non consente di accorparle secondo il criterio del blocco unitario.
  • Gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto una disciplina normativa previgente sul calcolo della soglia di anomalia non sono automaticamente applicabili quando il legislatore abbia modificato il criterio, imponendo la considerazione distinta delle offerte identiche.
  • La scelta del metodo di individuazione automatica delle offerte anomale rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile nei limiti propri del controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche; quando il metodo è previsto dagli atti di gara e applicato conformemente alla disciplina vigente, non può essere sostituito giudizialmente con un diverso criterio interpretativo.
  • La considerazione distinta delle offerte identiche nel calcolo della soglia di anomalia risponde all’esigenza di preservare il loro effettivo peso statistico, evitando che l’accorpamento determini una riduzione artificiale del numero delle offerte considerate.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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