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Sentenza

Sentenza n. 1670/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202402246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e presupposto provvedimento di decadenza totale e parziale da domande di aiuto agricolo, con recupero di euro 23.757,66

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione, sulla base di un accertamento penale definitivo, ha dichiarato la decadenza totale o parziale da contributi agricoli relativi a diverse annualità e ha disposto la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite. In primo luogo, ha sostenuto di avere un interesse concreto e attuale all’impugnazione, trattandosi di nuovi provvedimenti lesivi, indipendentemente dall’estinzione di un precedente giudizio relativo ad atti anteriori. Nel merito, ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, l’inosservanza della circolare AGEA n. 35/2001 e la falsa applicazione della disciplina europea e nazionale sugli aiuti agricoli, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe recepito acriticamente le risultanze penali senza verificare autonomamente la sussistenza di un valido titolo di conduzione dei terreni, individuato dal ricorrente in un contratto di affitto di azienda agricola. Ha inoltre contestato l’applicazione dell’istituto della dichiarazione eccessiva intenzionale. Con un ulteriore motivo ha lamentato difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, deducendo l’illegittimo utilizzo della sentenza penale come prova, poiché pronunciata all’esito di rito abbreviato e, secondo il ricorrente, priva dell’efficacia prevista dall’art. 654 c.p.p.; ha altresì contestato l’attendibilità delle dichiarazioni dei proprietari dei terreni e sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un autonomo accertamento. Ha infine richiamato pronunce favorevoli ottenute in un distinto procedimento sanzionatorio relativo ai medesimi fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi e senza esaminare l’eccezione preliminare di irricevibilità, in applicazione del principio della ragione più liquida. Il Collegio ha chiarito che il presupposto essenziale per ottenere e conservare gli aiuti agricoli è la disponibilità delle superfici dichiarate in forza di un valido titolo giuridico di conduzione per l’intero periodo di impegno. La mera disponibilità materiale o coltivazione dei terreni senza titolo non è sufficiente. Una volta accertata l’originaria carenza del requisito, l’organismo pagatore deve procedere alla decadenza dai benefici e al recupero delle somme indebitamente erogate. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha fondato i provvedimenti sull’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile, che aveva definitivamente accertato l’inesistenza di un legittimo titolo di conduzione e la falsa estensione delle superfici dichiarate. Il TAR ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che gli atti indicavano i fatti contestati, i documenti acquisiti e le attività istruttorie svolte; la motivazione per relationem alla sentenza penale e agli ulteriori accertamenti è stata ritenuta congrua. È stata inoltre esclusa la ricezione meramente passiva dell’esito penale, poiché l’Ispettorato aveva riaperto il procedimento, comunicato l’avvio, sentito il ricorrente ed esaminato le sue memorie, senza che emergessero elementi idonei a smentire il quadro fattuale. Il Collegio ha posto sul beneficiario l’onere di provare il titolo di conduzione, ritenendo che tale onere non fosse stato assolto neppure nel giudizio. Ha inoltre affermato che, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici senza margini di discrezionalità e indipendentemente dall’accertamento del dolo o della grave colpa, in applicazione del principio di autoresponsabilità. L’annullamento di una sanzione amministrativa relativa ai medesimi fatti non incide sulla legittimità del recupero, che ha natura ripristinatoria e si fonda sull’oggettiva non spettanza originaria del contributo, diversamente dal procedimento sanzionatorio, avente finalità afflittiva. È stato infine escluso il legittimo affidamento, poiché dichiarazioni non veritiere escludono la buona fede del beneficiario. Il ricorrente è stato condannato, in solido nei confronti delle amministrazioni resistenti, al pagamento di euro 3.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti col provvedimento conseguente a tal dichiarazione

    La non veridicità della dichiarazione comporta automaticamente la decadenza dai benefici, senza margini di discrezionalità amministrativa e senza necessità di valutare il dolo o la grave colpa del dichiarante, in applicazione del principio di autoresponsabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’atto di decadenza e recupero è sufficiente quando indica i fatti contestati, i documenti acquisiti e le attività istruttorie svolte; è legittima la motivazione per relationem alla sentenza penale e agli ulteriori accertamenti amministrativi, purché l’iter logico-giuridico risulti comprensibile.

  • art. 1 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che l’azione amministrativa fosse carente di istruttoria o non conforme ai principi di correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 654 c.p.p.

    La contestazione relativa all’efficacia vincolante della sentenza penale resa con rito abbreviato non è stata accolta; l’Amministrazione ha comunque potuto utilizzare gli elementi documentali e gli accertamenti risultanti dal procedimento penale, integrandoli con una rinnovata istruttoria amministrativa.

  • art. 246 c.p.c.

    La censura relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei proprietari dei terreni, ritenuti portatori di un interesse, è stata respinta nel quadro della valutazione complessiva degli elementi istruttori.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza; il giudice ha tenuto conto anche del principio di sinteticità degli atti processuali.

  • art. 3 c.p.a.

    Il principio di sinteticità degli atti processuali rileva anche nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Per ottenere e conservare contributi agricoli comunitari è necessario che il richiedente dimostri un valido titolo giuridico di conduzione e disponibilità delle superfici dichiarate per l’intero periodo di impegno; la mera disponibilità materiale o coltivazione dei terreni senza titolo non è sufficiente.
  • Quando sia accertata originariamente l’assenza del titolo giuridico di conduzione o la non veridicità delle dichiarazioni sulle superfici, la decadenza dai benefici e il recupero delle somme indebitamente erogate costituiscono attività vincolata e ripristinatoria dell’organismo pagatore.
  • L’Amministrazione può fondare il provvedimento di decadenza e recupero sugli elementi risultanti da una sentenza penale irrevocabile, purché non si limiti a un recepimento meramente acritico e svolga una rinnovata istruttoria, garantendo la partecipazione dell’interessato e valutandone le difese.
  • La motivazione per relationem a una sentenza penale è legittima quando l’atto amministrativo richiama i fatti accertati, i documenti acquisiti e le ulteriori verifiche svolte, consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
  • L’onere di provare il valido titolo di conduzione delle superfici grava sul soggetto che richiede o rivendica il contributo agricolo; tale onere non è assolto dalla sola allegazione della materiale utilizzazione dei fondi.
  • Il recupero di contributi indebitamente percepiti, avente natura ripristinatoria, resta distinto dal procedimento sanzionatorio, avente natura afflittiva: l’annullamento della sanzione relativa ai medesimi fatti non determina, di per sé, l’illegittimità del recupero delle somme non spettanti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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