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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24689/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un arbitrato promosso da una ex associata di uno studio professionale, uscita dall'associazione dopo il recesso, per ottenere la determinazione della quota di utili a lei spettante. Lo studio, costituitosi davanti agli arbitri, aveva eccepito il difetto di competenza arbitrale sia per la pretesa carenza di legittimazione della ex associata, non più vincolata alla clausola compromissoria statutaria, sia per la non compromettibilità in arbitri della materia di bilancio. Successivamente la ex associata, con memoria, aveva aderito all'eccezione di incompetenza/carenza di giurisdizione, dichiarando di volere sottrarre la lite alla cognizione arbitrale; lo studio aveva poi rinunciato alla propria eccezione, ma gli arbitri avevano comunque deciso. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il lodo, ritenendo che, per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti, fosse venuta meno la potestas iudicandi degli arbitri. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) la parte ricorrente sosteneva che l'impugnazione del lodo fosse preclusa dall'art. 829, comma 2, c.p.c., perché la ex associata avrebbe causato la nullità poi fatta valere; (2) contestava che si fosse perfezionata una valida rinuncia all'arbitrato, deducendo difetto di poteri dei procuratori, erronea identificazione dell'eccezione cui si era aderito e mancanza dei requisiti formali dell'art. 306 c.p.c. e di accettazione della controparte; (3) denunciava violazione del contraddittorio, perché la successiva rinuncia dello studio non avrebbe potuto spiegare effetti; (4) sosteneva che l'accordo delle parti non avrebbe potuto elidere il potere degli arbitri di decidere sulla propria competenza ex art. 817 c.p.c., trattandosi di questione rilevabile officiosamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha chiarito preliminarmente che non era necessario il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., perché la decisione impugnata non riguardava la competenza del giudice statale ma la nullità del lodo per sopravvenuto difetto di potestas iudicandi degli arbitri. Nel merito, ha escluso l'applicabilità dell'art. 829, comma 2, c.p.c., osservando che la nullità del lodo non derivava dalla mera proposizione dell'arbitrato da parte della ex associata, ma dal fatto che gli arbitri avevano deciso nonostante l'accordo processuale di rinuncia alla clausola arbitrale già perfezionatosi. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla validità dell'adesione e sui poteri dei procuratori, perché dirette a contestare un accertamento di fatto della sentenza impugnata, e comunque infondate quanto alla pretesa necessità di ulteriori formalità, poiché l'accordo processuale si era già formato per effetto dell'adesione dell'una parte all'eccezione dell'altra. Ha respinto anche la censura sul contraddittorio, rilevando che la rinuncia successiva dello studio era intervenuta quando l'accordo era già perfezionato. Infine, ha affermato che la rinuncia concorde delle parti all'arbitrato, intervenuta a monte della decisione, faceva venir meno il potere decisorio degli arbitri e impediva loro di pronunciarsi sulla propria competenza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato ritenuto ammissibile come mezzo corretto di impugnazione nel caso concreto, non essendo applicabile il regolamento necessario di competenza.

  • art. 819-ter c.p.c.

    la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato

    Si applica solo quando il giudice statale afferma o nega la propria competenza in rapporto a una clausola compromissoria; non quando la decisione riguarda la nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi degli arbitri.

  • art. 42 c.p.c.

    Non era il mezzo di impugnazione corretto, perché la sentenza non era una pronuncia sulla competenza del giudice, ma sulla validità del lodo.

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    la parte che ha dato causa a un motivo di nullità ... non può per questo motivo impugnare il lodo

    La preclusione opera solo se vi è un nesso causale diretto tra il comportamento della parte e la specifica nullità dedotta; nel caso concreto tale nesso mancava.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte ha escluso che fosse necessaria una formale rinuncia nelle forme del processo civile, perché qui si era formato un accordo processuale sufficiente a sottrarre la lite all'arbitrato.

  • art. 817 c.p.c.

    La regola sul potere degli arbitri di decidere sulla propria competenza non impedisce di riconoscere che un previo accordo delle parti di rinunciare all'arbitrato fa venir meno in radice la potestas iudicandi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La preclusione di cui all'art. 829, comma 2, c.p.c. richiede un rapporto causale diretto tra il comportamento della parte e il motivo di nullità del lodo che essa intende far valere; non basta una relazione solo indiretta o mediata.
  • La rinuncia concorde delle parti alla clausola arbitrale, una volta perfezionata, determina il venir meno della potestas iudicandi degli arbitri e rende invalido il lodo pronunciato successivamente.
  • Il giudizio di impugnazione del lodo per nullità non coincide con una pronuncia sulla competenza del giudice statale: se il decisum riguarda il difetto di potere degli arbitri per sopravvenuto accordo di rinuncia, non opera il regolamento necessario di competenza.
  • L'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza sollevata dall'altra può integrare un accordo processuale idoneo a sottrarre la controversia all'arbitrato, senza necessità di ulteriori formalità quando dal contesto emerga in modo univoco la volontà convergente.
  • Quando l'accordo di rinuncia all'arbitrato si è già perfezionato, la successiva revoca o rinuncia unilaterale di una parte non è idonea a neutralizzarne gli effetti.
  • Le censure che investono l'accertamento del fatto processuale compiuto dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e motivazionale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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