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Sentenza

Sentenza n. 9941/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti del Prof. Pieralberto Mengozzi dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea, nominata con D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 2244, e pubblicato nella pagina Risultati del sito internet: https://abilitazione.miur.it// successivamente al verbale di conclusione dei lavori del 30 ottobre 2024; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Prof. Mengozzi, nei limiti di cui al presente ricorso, e, in particolare, del verbale n. 1 della Commissione, recante i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di I fascia e della relazione finale dei lavori relativi al Secondo Quadrimestre e, ove occorrer possa, del verbale del 7 dicembre 2024 recante la rettifica in autotutela del giudizio reso dalla Commissione; - nonché del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi del Prof. Mengozzi; - nonché per la conseguente rivalutazione del Prof. Mengozzi ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di I fascia nel S.C. 12/E4 da parte di una Commissione in diversa composizione.

Giustizia amministrativa202502902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/E4, con gli atti della relativa procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione espresso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, deducendo violazione e falsa applicazione della l. n. 240/2010, del d.P.R. n. 95/2016 e degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. n. 120/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza, irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà della motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato la genericità e stereotipia del giudizio sulle pubblicazioni, non ancorato a specifici contenuti delle monografie e degli scritti minori; l’omessa o insufficiente valutazione dei criteri cumulativi previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016, tra cui collocazione editoriale, continuità della produzione, rilevanza nel settore e apporto individuale; la mancata considerazione del superamento di due valori soglia su tre, del possesso dei titoli richiesti, della piena coerenza della produzione con il settore e degli elementi favorevoli relativi alla produzione scientifica; l’assenza di un confronto con il giudizio pienamente positivo espresso da un commissario dissenziente; nonché l’errore materiale nel riferimento all’abilitazione di seconda fascia, mentre la procedura riguardava la prima fascia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, e ne ha contestato il merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha precisato che la valutazione della qualità scientifica resta espressione di ampia discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice, ma che è pienamente sindacabile la motivazione quanto a completezza, logicità, coerenza, non contraddittorietà e intellegibilità. Il giudizio collegiale è stato ritenuto generico e stereotipato, perché utilizzava formule astratte senza individuare i passaggi delle pubblicazioni carenti, le tesi non adeguatamente sviluppate, gli approfondimenti mancanti e il rapporto con i parametri normativi. La Commissione non aveva inoltre reso percepibile la ponderazione di tutti i criteri dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016, soffermandosi quasi esclusivamente sull’originalità e senza spiegare il peso attribuito alla collocazione editoriale, alla continuità della produzione, alla rilevanza nel settore e all’apporto individuale. Il superamento delle soglie quantitative e il possesso dei titoli non determinano una presunzione di qualità né impongono l’esito positivo, ma, se accompagnati da plurimi elementi qualitativi favorevoli, richiedono una motivazione particolarmente chiara circa gli specifici profili ostativi. È stata altresì ritenuta illegittima la mancata esplicitazione delle ragioni per cui il giudizio collegiale aveva disatteso la valutazione pienamente positiva del commissario dissenziente, poiché il giudizio collegiale deve costituire una sintesi critica delle posizioni individuali. L’errore materiale relativo alla seconda fascia e la precedente rettifica in autotutela non sono stati considerati vizi autonomamente decisivi, ma ulteriori indici di insufficiente accuratezza redazionale. Il TAR ha annullato il provvedimento limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni e ha ordinato la rivalutazione entro novanta giorni, da parte di una Commissione in diversa composizione, ferma la valutazione positiva già espressa sui titoli e sull’impatto della produzione scientifica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 l. n. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda la valutazione a una Commissione di professori qualificati.

  • art. 4 d.P.R. n. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica.

  • art. 3 d.m. n. 120/2016

    La Commissione formula un «motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato» e, per la prima fascia, accerta «la piena maturità scientifica del candidato».

    Impone una motivazione effettiva, completa e intelligibile del giudizio sulla qualificazione scientifica e sulla maturità del candidato.

  • art. 4 d.m. n. 120/2016

    La Commissione valuta la coerenza, l'apporto individuale, la qualità, la collocazione editoriale, il numero e la continuità delle pubblicazioni e la loro rilevanza nel settore.

    I criteri sono cumulativi e devono essere tutti considerati e resi percepibili nella motivazione, anche se l'esito negativo può dipendere dall'insufficienza di uno o più di essi.

  • art. 6 d.m. n. 120/2016

    Subordina l'abilitazione al positivo riscontro dell'impatto della produzione e dei titoli, nonché alla valutazione complessiva delle pubblicazioni come di qualità elevata; il positivo esito quantitativo non vincola la Commissione al giudizio favorevole sulle pubblicazioni.

  • Allegato B al d.m. n. 120/2016

    Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

    Definisce il parametro qualitativo della pubblicazione di qualità elevata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiede una motivazione idonea a rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto, il giudizio non rispettava gli standard di completezza, analiticità e intelligibilità.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di annullamento, di adottare le misure necessarie affinché l'amministrazione si conformi alla sentenza; il TAR ha disposto la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione diversa entro novanta giorni.

  • art. 48 c.p.a.

    Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione ministeriale.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, pur espressive di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo quando la motivazione sia manifestamente illogica, irragionevole, contraddittoria, carente, stereotipata o non intellegibile; il sindacato non consiste nella sostituzione del giudizio scientifico della Commissione, ma nella verifica del corretto esercizio della funzione valutativa.
  • Il giudizio negativo sulle pubblicazioni scientifiche deve essere individualizzato e indicare, almeno sinteticamente, i concreti contenuti o passaggi delle opere che evidenziano le carenze di originalità, rigore, approfondimento o rilevanza; formule generiche e apodittiche non consentono il controllo sulla logicità del percorso valutativo.
  • I criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 hanno carattere cumulativo e devono essere tutti effettivamente ponderati e resi percepibili nella motivazione. L'eventuale insufficienza di un singolo criterio può concorrere a fondare il giudizio negativo, ma non esonera la Commissione dal dare conto della considerazione degli altri parametri rilevanti.
  • Il superamento delle soglie quantitative e il possesso dei titoli richiesti non determinano una presunzione di qualità scientifica né vincolano la Commissione all'abilitazione; tuttavia, quando tali elementi e altri parametri qualitativi depongono favorevolmente, il giudizio negativo deve esplicitare con particolare chiarezza gli specifici profili scientifici ostativi, rendendo comprensibile la prevalenza degli elementi negativi.
  • Quando i giudizi individuali dei commissari sono radicalmente discordanti, il giudizio collegiale deve essere una sintesi critica delle diverse posizioni e deve esplicitare le ragioni per cui la maggioranza disattende gli elementi favorevoli evidenziati dal commissario dissenziente; non è sufficiente una mera prevalenza numerica.
  • L'annullamento del giudizio di non abilitazione per carenza motivazionale non comporta il riconoscimento dell'abilitazione né anticipa la valutazione sulla qualità scientifica delle pubblicazioni, ma impone una nuova valutazione, normalmente da parte di una Commissione in diversa composizione, secondo i vincoli conformativi stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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