Sentenza n. 980/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per il servizio di manutenzione ricorrente delle opere in verde e pulizia delle pertinenze lungo le strade statali del Centro Manutentorio A di Monastir, disposta in favore di un costituendo RTI
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l'aggiudicazione in favore del RTI primo classificato, deducendo anzitutto che quest'ultimo avrebbe dovuto essere escluso per irregolarità relative alla garanzia provvisoria: la polizza sarebbe stata prodotta in formato non nativo digitale, sottoscritta inizialmente dalla sola mandataria e non intestata a tutti i componenti del costituendo raggruppamento. Il ricorrente ha sostenuto che tali carenze riguardassero un requisito essenziale dell'offerta e non fossero suscettibili di soccorso istruttorio. È stata inoltre contestata la validità della dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento, asseritamente priva della sottoscrizione di una mandante. Un'ulteriore censura ha riguardato l'ammissione dell'offerta economica, sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria e non anche dalle mandanti. Il terzo motivo ha contestato le valutazioni dell'offerta tecnica, con riferimento ai punteggi attribuiti per tecnologie, mezzi, macchinari e attrezzature, modalità tecnico-operative e potature di alberi, deducendo erroneità, illogicità e sviamento, nonché l'insufficiente dimostrazione della disponibilità dei mezzi e delle attrezzature promessi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio relativo alla garanzia provvisoria, rilevando che il RTI aveva prodotto le appendici della polizza sottoscritte anche dalle mandanti e un'attestazione di efficacia dell'assicuratore. La copia scannerizzata firmata digitalmente è stata ritenuta sostanzialmente equiparabile al documento nativo digitale ai sensi dell'art. 22 del CAD. Anche qualora vi fosse stata un'irregolarità, il disciplinare consentiva espressamente di sanare la garanzia priva di alcune caratteristiche, compresa l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI; insanabile sarebbe stata soltanto la mancata presentazione tout court della polizza, che non ricorreva. La sottoscrizione iniziale della sola mandataria è stata inoltre ritenuta giustificata dal mandato collettivo con rappresentanza conferito dalle imprese raggruppande. La doglianza sulla dichiarazione di impegno a costituire il RTI è stata respinta in fatto, risultando dalla domanda di partecipazione l'impegno sottoscritto anche dalla mandante indicata dal ricorrente. Quanto all'offerta economica, il Collegio ha ritenuto sufficiente, nel contesto concreto, la sottoscrizione della sola mandataria, poiché la domanda di partecipazione, i DGUE, le tabelle dei costi della manodopera e gli altri atti di gara sottoscritti da tutti i componenti rendevano certa la provenienza, l'imputabilità e la volontà negoziale dell'offerta. L'esclusione per il solo difetto di sottoscrizione sarebbe stata sproporzionata in assenza di incertezza sostanziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, nella parte in cui mirava a sostituire le valutazioni soggettive del ricorrente a quelle della Commissione, e comunque infondato. Le valutazioni dell'offerta tecnica rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sono sindacabili solo per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o difetto di motivazione, non riscontrati nel caso concreto. Il possesso dei mezzi e delle attrezzature è stato qualificato come requisito di esecuzione, verificabile anche successivamente all'aggiudicazione; l'eventuale mancato reperimento potrebbe rilevare come inadempimento contrattuale, non necessariamente come causa di esclusione. Le contestazioni sui punteggi sono state inoltre smentite dalla documentazione prodotta e dal maggior numero di alberature che il RTI aggiudicatario si era impegnato ad abbattere. La domanda di subentro e quella subordinata risarcitoria sono state respinte per effetto del rigetto dell'azione di annullamento. Le spese sono state compensate tra le parti per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 106, comma 3, d.lgs. 36/2023
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere l'essenzialità della garanzia provvisoria; il TAR ha escluso che le irregolarità contestate integrassero una mancata presentazione della garanzia o una carenza insanabile.
art. 22, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 82/2005
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere [...] hanno piena efficacia [...] La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale; Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale [...]
La copia scannerizzata della polizza, firmata digitalmente, è stata ritenuta sostanzialmente equivalente alla polizza in formato nativo digitale.
art. 68, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato con riguardo all'impegno delle imprese a uniformarsi alla disciplina dei raggruppamenti temporanei e a conferire mandato con rappresentanza alla mandataria.
art. 10 del Disciplinare di gara
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, mancata produzione, unitamente alla garanzia, dell’autentica di firma da parte di notaio o pubblico ufficiale, etc.).
La lex specialis consentiva il soccorso istruttorio per irregolarità della garanzia provvisoria, comprese l'intestazione solo ad alcuni componenti del RTI e altre carenze formali o documentali; restava insanabile la mancata presentazione della garanzia.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Invocati dal ricorrente per ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ma non applicati per il rigetto dell'impugnazione dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- La produzione di una copia scannerizzata di una garanzia provvisoria, se firmata digitalmente e riconducibile al suo autore, può soddisfare i requisiti di forma e di efficacia del documento informatico; la mancata produzione del file nativo digitale non determina automaticamente l'esclusione.
- Le irregolarità della garanzia provvisoria relative all'intestazione a solo alcuni componenti del raggruppamento, alla sottoscrizione delle mandanti o ad altre caratteristiche documentali sono sanabili mediante soccorso istruttorio quando la lex specialis lo preveda e quando la garanzia sia stata comunque presentata; è insanabile la mancata presentazione tout court della garanzia.
- La mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di una o più mandanti non comporta automaticamente l'esclusione se, valutati complessivamente gli atti di gara, risultano certe la provenienza, l'imputabilità al raggruppamento e la volontà negoziale dell'offerta. L'esclusione per il solo difetto formale è sproporzionata quando non sussista un'incertezza sostanziale.
- La disponibilità concreta dei mezzi e delle attrezzature indicati nell'offerta può costituire requisito di esecuzione, verificabile nella fase successiva all'aggiudicazione, quando la lex specialis non richieda di dimostrarla già in gara; l'eventuale indisponibilità rileva allora come possibile inadempimento contrattuale.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'offerta tecnica è limitato ai casi di travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o difetto di motivazione e non consente al giudice, né al concorrente, di sostituire la propria valutazione soggettiva a quella della Commissione.
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