Cassazione Civile, Sentenza n. 2227/2020 del 30/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il Consorzio ha impugnato davanti al Tribunale di Rovigo le richieste dell’INPS per il pagamento dei contributi di malattia e maternità relativi al periodo gennaio 2010-marzo 2012, dovuti per i lavoratori con rapporto di diritto privato iscritti al FPLD. Il Tribunale ha rigettato le opposizioni e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 638/2015, depositata il 26 gennaio 2016, ha confermato la decisione. Il Consorzio ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha dedotto che, in forza del D.L. n. 125 del 1989, art. 1, comma 1-bis, le attività istituzionali dei consorzi di bonifica non possono essere qualificate come commerciali e che, non essendo quindi un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., non rientrerebbe nell’ambito del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2. Con il secondo ha sostenuto che tale disposizione si applica soltanto a enti che svolgano attività d’impresa destinata al mercato, requisito che a suo avviso manca perché l’attività di bonifica è resa a beneficio dei proprietari degli immobili; ha inoltre richiamato le decisioni della Commissione europea sugli aiuti di Stato e contestato l’estensione al Consorzio dei precedenti di legittimità. Con il terzo motivo, in via subordinata, ha censurato l’esclusione dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, sostenendo che la norma di interpretazione autentica relativa all’esonero dalla contribuzione per malattia non distingue tra datori di lavoro pubblici e privati e che il Consorzio erogava direttamente ai dipendenti i trattamenti di malattia e maternità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i tre motivi. Ha interpretato il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, nel senso che l’elencazione delle imprese pubbliche assoggettate alla contribuzione non è tassativa e comprende le imprese partecipate da enti pubblici e le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti pubblici. I consorzi di bonifica, pur essendo persone giuridiche pubbliche, operano come enti pubblici economici con caratteri di economicità e imprenditorialità; nel caso concreto, inoltre, la natura dell’attività svolta era stata ritenuta pacifica in appello e il Consorzio non aveva censurato tale accertamento con specificità idonea a ottenerne il riesame. Il D.L. n. 125 del 1989, art. 1, comma 1-bis, nega la qualificazione commerciale dell’attività dei consorzi ai limitati fini tributari dell’IVA, ma non esclude in generale la natura imprenditoriale dell’attività. Le decisioni europee sugli aiuti di Stato non hanno valore cogente ai fini della qualificazione dell’attività per la disciplina contributiva. È stato respinto anche il motivo subordinato: il Consorzio, ricadendo nella disciplina delle imprese pubbliche di cui al comma 2, non può avvalersi dell’esonero previsto dal comma 1 per i datori di lavoro con soggettività di diritto privato. L’obbligazione contributiva, di origine legale e pubblicistica, resta dovuta anche se il datore di lavoro eroga direttamente ai dipendenti prestazioni di malattia e maternità o se il contratto collettivo lo prevede; le pattuizioni collettive non possono modificare il regime legale della contribuzione. Il Consorzio è stato condannato a pagare all’INPS 3.000 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, convertito in L. n. 133 del 2008
“A decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione per malattia per gli operai”.
La disposizione assoggetta alla contribuzione per maternità e, per gli operai, per malattia anche le imprese pubbliche e partecipate che rientrano nella sua portata, interpretata in senso non tassativo. Vi rientra il consorzio di bonifica qualificabile come impresa pubblica nell’accezione atecnica accolta dalla Corte.
Costituzione, art. 3
“il riferimento alle “imprese dello Stato” – secondo una interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. – conduce a ritenere che all’elencazione in essa prevista non può essere attribuito carattere tassativo”
Il principio di ragionevolezza impone di non considerare tassativa l’elencazione contenuta nell’art. 20, comma 2, consentendo di comprenderne la formulazione atecnica e di ricondurvi le imprese partecipate da enti pubblici.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, artt. 106 e 107
“l’espressione “imprese di Stato” che ricorre nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico – cioè come volta ad indicare lo svolgimento diretto da parte dello Stato di un’attività economica, costituita dall’offerta di beni e servizi in un mercato, a scopo di lucro – non ha cittadinanza negli Stati membri della UE, ponendosi in contrasto con gli artt. 106 e 107 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE”
Il richiamo alle norme UE sostiene l’interpretazione atecnica di “imprese dello Stato” come imprese partecipate, anziché come attività economiche svolte direttamente dallo Stato. La Corte precisa inoltre che le decisioni europee sugli aiuti di Stato invocate dal Consorzio non determinano in modo cogente la qualificazione dell’attività ai fini contributivi.
Costituzione, artt. 11 e 117
“Ne consegue che la suddetta espressione – tenendo conto anche degli artt. 11 e 117 Cost. – non può che essere intesa in senso atecnico, come riferita alle “imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato””
Nel quadro dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, l’espressione legislativa è letta in senso atecnico come riferita a imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato; la stessa valenza interpretativa è estesa alla restante elencazione del comma 2.
R.D. n. 215 del 1933, art. 59
“il R.D. n. 215 del 1933, art. 59 qualifica espressamente i consorzi di bonifica quali “persone giuridiche pubbliche””
La norma qualifica i consorzi di bonifica come persone giuridiche pubbliche; tale natura pubblica è compatibile, secondo la decisione, con l’operatività come enti pubblici economici dotati di caratteri di economicità e imprenditorialità.
Codice civile, art. 862
“che la medesima definizione è ribadita dall’art. 862 c.c.”
La disposizione conferma la qualificazione pubblica dei consorzi di bonifica, senza escludere che essi operino con caratteri di economicità e imprenditorialità.
Codice civile, art. 2195
“l’attività dagli stessi espletata, di natura imprenditoriale, non si sottrae alla classificazione come industriale o agricola e tale natura, industriale o agricola, dell’attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti – come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dal D.P.R. n. 797 del 1955, art. 33 e dalla L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. b), o, in tema di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 – ma, in conformità all’enunciazione dell’art. 2070 c.c., comma 1 posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell’attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici)”
La natura imprenditoriale e la classificazione industriale o agricola dell’attività dei consorzi di bonifica si accertano in base all’attività effettivamente esercitata, non mediante criteri generali e astratti.
Codice civile, art. 2135
“l’attività dagli stessi espletata, di natura imprenditoriale, non si sottrae alla classificazione come industriale o agricola e tale natura, industriale o agricola, dell’attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti – come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dal D.P.R. n. 797 del 1955, art. 33 e dalla L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. b), o, in tema di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 – ma, in conformità all’enunciazione dell’art. 2070 c.c., comma 1 posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell’attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici)”
La classificazione dell’attività dei consorzi di bonifica, anche rispetto alla nozione di attività agricola, deve fondarsi sull’attività effettivamente svolta, in collegamento con i criteri codicistici richiamati dalla Corte.
D.L. n. 125 del 1989, art. 1, comma 1-bis, convertito in L. n. 214 del 1989
“la disposizione invocata, inserita nelle “Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell’imposta sul valore aggiunto. (GU n. 85 del 12-4-1989)”, si limita a negare ai fini tributari limitati alla imposta sul valore aggiunto, la qualificazione dell’attività imprenditoriale in termini di impresa commerciale e non ha certo la finalità di operare una qualificazione a qualsiasi fine dell’attività economica svolta dai consorzi di bonifica; dunque, essa non potrebbe mai assumere la valenza di norma di sistema tale da imporre l’interpretazione suggerita che, a ben guardare, va anche oltre la portata letterale della disposizione negando la natura imprenditoriale in sè.”
La norma esclude la qualificazione commerciale dell’attività dei consorzi soltanto ai limitati fini tributari dell’IVA; non determina una qualificazione generale dell’attività e non esclude la sua natura imprenditoriale ai fini della contribuzione previdenziale.
Codice civile, art. 2070, comma 1
“tale natura, industriale o agricola, dell’attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti – come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dal D.P.R. n. 797 del 1955, art. 33 e dalla L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. b), o, in tema di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 – ma, in conformità all’enunciazione dell’art. 2070 c.c., comma 1 posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell’attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici)”
Il criterio di classificazione richiamato dalla Corte richiede di considerare l’attività concretamente esercitata dall’ente, in collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c.
Codice civile, art. 2116
“Pertanto il legame tra contributi o prestazioni può anche mancare, come nel caso dei contributi di mera solidarietà (cfr. Corte Cost. n. 26 del 2003) o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116 c.c..”
La contribuzione previdenziale non richiede necessariamente una corrispondenza sinallagmatica con le prestazioni. La Corte richiama l’automaticità delle prestazioni come esempio della possibile mancanza di un legame diretto tra contributi e prestazioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso, è dovuto, se dovuto in base alla legge, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è menzionata soltanto in relazione al deposito della memoria del Consorzio e non fonda un’interpretazione o una statuizione della Corte.
La Corte dà atto del deposito della memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., senza decidere una questione interpretativa relativa a tale norma.
Massime di principio
- L’elencazione delle imprese pubbliche contenuta nell’art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 non è tassativa: la disposizione comprende, nell’accezione atecnica di impresa pubblica accolta dalla Corte, le imprese partecipate da enti pubblici e le imprese derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, assoggettandole alla contribuzione per maternità e, per gli operai, per malattia.
- I consorzi di bonifica, pur essendo persone giuridiche pubbliche, possono operare come enti pubblici economici con caratteri di economicità e imprenditorialità; la qualificazione dell’attività va compiuta considerando l’attività effettivamente esercitata e non è esclusa dalla natura pubblica dell’ente o dall’assenza di una destinazione dell’attività a un mercato esterno.
- La norma che esclude la natura commerciale delle attività istituzionali dei consorzi di bonifica ai fini dell’IVA non comporta una generale esclusione della natura imprenditoriale dell’attività agli altri fini, compresi quelli previdenziali.
- L’obbligazione contributiva previdenziale ha origine legale e natura pubblicistica e non dipende necessariamente dall’erogazione, da parte dell’ente previdenziale, di una prestazione corrispondente a ciascun contributo versato; può quindi permanere anche quando il datore di lavoro corrisponda direttamente ai dipendenti i trattamenti di malattia e maternità.
- Il regime legale della contribuzione previdenziale non può essere modificato dall’autonomia privata: la previsione del contratto collettivo che impone al datore di lavoro di erogare direttamente ai dipendenti i trattamenti di malattia e maternità non esclude l’obbligo contributivo stabilito dalla legge.
- Il datore di lavoro pubblico che ricade nella disciplina contributiva specifica per le imprese pubbliche prevista dall’art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 non può invocare l’esonero previsto dal comma 1 per i datori di lavoro con soggettività di diritto privato.
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