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Sentenza

Sentenza n. 4182/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell'ordinanza sindacale n. 5 del 07 aprile 2026, adottata dal Sindaco del Comune di Crispano;

Giustizia amministrativa202603398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la rimozione, entro sette giorni, di manufatti pericolosi contenenti amianto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale con cui erano stati individuati, quali comproprietari dei manufatti, come destinatari dell’obbligo di rimozione delle coperture in eternit contenenti amianto. Hanno dedotto di non essere responsabili dell’edificazione del capannone e delle coperture, di non avere la materiale disponibilità dei beni e, quindi, di non poter eseguire l’ordine. Hanno inoltre censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe impedito loro di rappresentare al Comune la carenza della propria legittimazione passiva. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’ordinanza, adottata richiamando gli artt. 50 del d.lgs. 267/2000 e 192 del d.lgs. 152/2006, per fronteggiare il pericolo per la salute pubblica derivante dalla possibile dispersione di fibre di amianto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza limitatamente alla parte in cui individuava i ricorrenti come destinatari. Il giudice ha qualificato il potere esercitato come contingibile e urgente, diretto alla tutela della pubblica incolumità, rilevando che tale potere può essere utilizzato anche in presenza del rimedio tipico previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006, quando ricorrano i presupposti dell’urgenza. Tuttavia, l’ordinanza deve essere indirizzata a un soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene o comunque un rapporto con la fonte del pericolo tale da consentirgli di intervenire tempestivamente. La proprietà formale non è sufficiente quando il destinatario non può concretamente eseguire gli interventi. Dagli atti risultava che i ricorrenti non avevano il possesso integrale dell’area e che, al momento dell’ordinanza, erano ancora in corso le operazioni giudiziali propedeutiche all’arretramento del fabbricato abusivo e alla rimozione della copertura in amianto. Il Comune non aveva adeguatamente istruito tale profilo, decisivo per la legittimazione passiva. La censura relativa al difetto di istruttoria è stata quindi ritenuta assorbente. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con contributo unificato rifuso.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini

    La disposizione costituisce la base del potere sindacale contingibile e urgente a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, esercitabile anche per prevenire pericoli derivanti da inquinamento ambientale.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    La previsione del rimedio tipico per la rimozione dei rifiuti non esclude il ricorso al potere extra ordinem quando ricorrano i presupposti dell’urgenza e sia necessario tutelare immediatamente l’incolumità pubblica.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il potere sindacale contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità può essere esercitato anche in presenza del rimedio tipico previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006, quando la situazione di pericolo richieda un intervento immediato incompatibile con i tempi dell’accertamento ordinario.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente diretta alla rimozione o messa in sicurezza di manufatti pericolosi deve essere indirizzata a un soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene, o comunque un rapporto con la fonte del pericolo che gli consenta di eliminare tempestivamente la situazione di rischio.
  • La mera proprietà formale del bene non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva rispetto a un ordine contingibile e urgente quando il proprietario non abbia il possesso o la materiale disponibilità dell’immobile e non possa concretamente eseguire gli interventi prescritti.
  • Sebbene l’amministrazione non debba svolgere un’approfondita istruttoria sulla proprietà del bene, deve verificare in modo adeguato la riferibilità soggettiva della situazione di pericolo e la concreta possibilità del destinatario di eseguire l’ordine; la carenza di tale verifica determina un difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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