Cassazione Penale, Sentenza n. 35441/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2/2/2023 della Corte di appello di Bari che, in sede di rinvio, aveva rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da Russo (custodia cautelare in carcere dal 14/4/2008 al 5/5/2008 e arresti domiciliari fino all'8/8/2008) in relazione ai delitti ipotizzati agli artt. 416, 516, 517 c.p.. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 43 c.p. e 314 c.p.p. (dol o colpa grave) e censura l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che le sue dichiarazioni in interrogatorio non avrebbero potuto generare l'errore del G.i.p. poiché gli elementi a fondamento della misura (intercettazioni, sequestri, perquisizioni) erano già noti, e che la Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato le sue spiegazioni, in particolare alla luce della sentenza rescindente della Corte di cassazione che aveva richiamato l'obbligo di valutare le risposte rese dall'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel provvedimento impugnato, abbia colmato la precedente carenza motivazionale evidenziata dalla sentenza rescindente del 2019, effettuando l'esame delle dichiarazioni di Russo nell'interrogatorio di garanzia e confrontandole con gli elementi investigativi (sequestri di materiale e di olio sofisticato, intercettazioni che delineavano un sodalizio criminoso, presenza materiale del Russo durante operazioni di sofisticazione, fatture e confezionamenti fittizi). La Corte d'appello ha ritenuto le dichiarazioni del Russo mendaci e ha ritenuto che tali mendaci giustificazioni abbiano anzi rafforzato i gravi indizi di colpevolezza, giustificando il mantenimento della misura cautelare e l'esclusione della riparazione per ingiusta detenzione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il Russo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla Avvocatura dello Stato (liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sulla fattispecie associativa contestata; la Corte ha usato tale norma per inquadrare l'attività del sodalizio criminoso e come fondamento della misura cautelare nei confronti del ricorrente.
art. 516 cod. pen.
Norma richiamata come reato funzionale all'associazione (delitti relativi alla frode o sofisticazione nel settore alimentare), usata come capo di imputazione e riferimento per i gravi indizi.
art. 517 cod. pen.
Ulteriore norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione; valutata dalla Corte insieme agli altri elementi per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza.
art. 43 cod. pen.
Disciplina del dolo e della colpa; la Corte ha valutato se il comportamento mendace del ricorrente in sede di interrogatorio potesse integrare dolo o colpa grave tale da escludere la riparazione per ingiusta detenzione.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sull'interrogatorio di garanzia; la Corte ha ritenuto necessario e legittimo valutare le dichiarazioni rese in tale sede e il loro rapporto con gli elementi d'indagine nell'ambito della decisione sulla riparazione.
Massime di principio
- In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci o la reticenza dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia possono rilevare come dolo o colpa grave e ostare alla riparazione quando le stesse investono elementi significativi di indagine e rafforzano gli indizi che hanno motivato la misura cautelare.
- Il giudice chiamato a decidere sulla riparazione deve effettuare un confronto puntuale tra la motivazione del provvedimento cautelare, gli elementi investigativi e le dichiarazioni dell'indagato: l'omesso confronto giustifica l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità.
- La mera affermazione che alcune intercettazioni siano dubbie o contraddittorie non elimina il valore indiziario se esse sono corroborate da altri elementi concreti (sequestri, presenza dell'indagato in attività pertinenti, documentazione fittizia).
- Perché le dichiarazioni dell'indagato escludano il valore indiziante degli elementi acquisiti è necessario che esse contengano circostanze specifiche, nuove e non già in possesso dell'organo inquirente, idonee a fornire una spiegazione logica alternativa.
- Chi domanda riparazione deve anche tener conto che l'esercizio del diritto di difesa (rispondere o negare) non è automaticamente protetto se la condotta dichiarativa integra una condotta volontaria suscettibile di connotazione colposa o dolosa rispetto alla limitazione della libertà personale.
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