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Sentenza

Sentenza n. 4490/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 479/2025 emessa e pubblicata in data 22/01/2025 dal Tribunale di Napoli.

Giustizia amministrativa202506966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese di lite, della sentenza del Tribunale di Napoli n. 479/2025 passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 479/2025, che aveva condannato il Ministero a erogare a una docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e aveva disposto la condanna alle spese di lite con distrazione in favore del difensore. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva ancora corrisposto quanto dovuto per le spese di lite. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possiede valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice. Ha verificato la formazione del giudicato, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, costituitosi solo formalmente. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al capo della sentenza relativo alle spese di lite entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alle ulteriori penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata per assicurare l'adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione una prestazione determinata, è suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato vincolo conformativo-ordinatoriale.
  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'Amministrazione per ordinare l'adempimento dell'obbligo giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza della parte, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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