Parere n. 1526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla società Sogliano Ambiente s.p.a., contro l’ARPAE Emilia Romagna - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia - e nei confronti del Comune di Sogliano al Rubicone, dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, dell’Azienda USL della Romagna, del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando provinciale Forlì-Cesena per l’annullamento: a) della determinazione dirigenziale n. 4042 del 19 luglio 2024, comunicata il 24 luglio 2024, con cui l’ARPAE ha modificato l’autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con la determinazione n. 3792 del 28 luglio 2021, limitatamente alle prescrizioni nn. 28 e 45 ivi riportate; b) di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare del verbale della Conferenza di servizi del 20 giugno 2024 con riferimento alle proposte prescrizioni m) ed n), a cui hanno partecipato ARPAE, il Comune di Sogliano al Rubicone, l’Unione dei Comuni Valle del Savio, l’Azienda USL Romagna, la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale ARPAE n. 4042 del 19 luglio 2024, limitatamente alle prescrizioni nn. 28 e 45 dell’autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti, nonché degli atti connessi, con istanza cautelare
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la modifica, disposta da ARPAE con determinazione n. 4042 del 19 luglio 2024, delle prescrizioni nn. 28 e 45 dell’autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti rilasciata nel 2021. Ha dedotto tre gruppi di censure concernenti la violazione della disciplina sui rifiuti, dei decreti ministeriali richiamati nel ricorso e degli artt. 3, 7, 10-bis e 29-novies della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. Nel corso del procedimento, ARPAE ha adottato in autotutela il provvedimento n. 253 del 10 febbraio 2025, modificando nuovamente le prescrizioni impugnate. La ricorrente ha quindi dichiarato di avere conseguito il bene della vita perseguito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, richiesta alla quale si è associato il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto pacifico che ARPAE, con il provvedimento n. 253 del 10 febbraio 2025, abbia modificato in autotutela le prescrizioni nn. 28 e 45 contenute nell’atto impugnato. Tale intervento ha soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, che ha conseguito il bene della vita cui aspirava. È stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’adozione in autotutela del provvedimento ARPAE n. 253 del 10 febbraio 2025, recante la modifica delle prescrizioni nn. 28 e 45 dell’atto impugnato, ha soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente e determinato la cessazione della materia del contendere.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per improcedibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 179, 182, 183, 184, 185-bis, 187, 188, 193 e Allegato C alla parte quarta
Le disposizioni sono richiamate dalla ricorrente a fondamento delle censure relative alla disciplina della gestione dei rifiuti; il parere non procede al loro esame nel merito, essendo il ricorso divenuto improcedibile.
d.m. 1° aprile 1998, n. 145
Richiamato tra le fonti asseritamente violate; non esaminato nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
d.m. 4 aprile 2023, n. 59
Richiamato tra le fonti asseritamente violate; non esaminato nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
d.m. 19 dicembre 2023, n. 251
Richiamato tra le fonti asseritamente violate; non esaminato nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3, 7, 10-bis e 29-novies
Richiamati dalla ricorrente con riferimento a motivazione, partecipazione procedimentale e modifica dell’autorizzazione; le relative censure non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un ricorso straordinario, l’amministrazione adotta un provvedimento in autotutela che modifica l’atto impugnato in modo da soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso e determina l’assorbimento dell’istanza cautelare proposta contro l’atto ormai modificato.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro prescrizioni dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società operante nella gestione dei rifiuti contro ARPAE Emilia-Romagna, con impugnazione della determinazione dirigenziale n. 4042 del 19 luglio 2024 e richiesta cautelare. L’atto aveva modificato l’autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti del 2021, limitatamente alle prescrizioni nn. 28 e 45.
Premesse e censure
La ricorrente ha dedotto tre gruppi di motivi, lamentando la violazione degli artt. 179, 182, 183, 184, 185-bis, 187, 188 e 193 del d.lgs. n. 152/2006, dell’Allegato C alla parte quarta del medesimo decreto, dei decreti ministeriali n. 145 del 1998, n. 59 del 2023 e n. 251 del 2023, nonché degli artt. 3, 7, 10-bis e 29-novies della legge n. 241/1990. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà e difetto di motivazione.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione iniziale riferita alla sola istanza cautelare, aveva ritenuto infondata la domanda di sospensione. Successivamente, ARPAE ha adottato in autotutela il provvedimento n. 253 del 10 febbraio 2025, modificando le prescrizioni nn. 28 e 45 della determinazione impugnata.
La società ha comunicato che tale intervento aveva soddisfatto le proprie pretese e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere. Nella relazione istruttoria sul merito, il Ministero si è associato a tale conclusione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che era pacifico tra le parti l’intervento modificativo adottato da ARPAE in autotutela. Ha quindi ritenuto che la ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Non è stato svolto alcun esame dei motivi relativi alla disciplina dei rifiuti, alla partecipazione procedimentale, alla motivazione o ai vizi di eccesso di potere, poiché la sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha reso inutile la decisione sul merito dell’impugnazione.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 21 ago 2026Parere n. 1518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 ago 2026Parere n. 1519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 ago 2026Parere n. 1520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 ago 2026Parere n. 1521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 ago 2026Parere n. 1522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 21 ago 2026Parere n. 1523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →