Sentenza n. 1050/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) del provvedimento prot. RSUD0062961 del 26.3.2026, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui Invitalia S.p.A. ha disposto la decadenza della domanda di ammissione alle agevolazioni “Resto al Sud” presentata dalla ricorrente; b) del provvedimento del 10.4.2026, comunicato a mezzo PEC, con cui Invitalia S.p.A. ha respinto l’istanza di riesame in autotutela, confermando il provvedimento di decadenza; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla riammissione della domanda di agevolazione n. RSUD0062961 all’iter di valutazione, con ordine a Invitalia S.p.A. di procedere al riesame della domanda, previo esperimento del soccorso istruttorio e di provvedere alla successiva valutazione di merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla domanda di ammissione alle agevolazioni "Resto al Sud" e successivo rigetto dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decadenza dalla domanda di ammissione alle agevolazioni "Resto al Sud" e il successivo rigetto dell'istanza di riesame, chiedendo la riammissione della domanda all'iter di valutazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 per mancata attivazione del soccorso istruttorio e la violazione della disciplina speciale prevista dal d.l. n. 91/2017, dal relativo regolamento attuativo e dalla circolare applicativa. In particolare, ha sostenuto che, a fronte di documentazione illeggibile, errata o incompleta, Invitalia avrebbe dovuto richiedere le necessarie integrazioni entro un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 174 del 9 novembre 2017 e del punto 5.7 della circolare 22 dicembre 2017, n. 33.
La decisione
Nel corso del giudizio Invitalia ha comunicato che, in data 20 maggio 2026, la ricorrente era stata riammessa alla procedura agevolativa, in applicazione del favor partecipationis, in relazione al dubbio interpretativo derivante dal combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 7, del decreto direttoriale n. 174/2027, come indicato nel testo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Le spese sono state compensate, ma il contributo unificato è stato posto a carico di Invitalia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse della parte ricorrente comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 6 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente a fondamento dell'obbligo di attivazione del soccorso istruttorio; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse.
art. 5, comma 7, d.m. n. 174 del 9 novembre 2017
Richiamato quale base della disciplina speciale che impone al soggetto gestore di richiedere integrazioni quando la documentazione sia illeggibile, errata o incompleta; la relativa violazione non è stata accertata per la cessazione della materia del contendere.
punto 5.7 della circolare 22 dicembre 2017, n. 33
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di richiesta delle integrazioni documentali e di assegnazione di un termine per la regolarizzazione; il TAR non ha deciso la questione.
d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123
Disciplina normativa del regime agevolativo "Resto al Sud", richiamata quale fonte della procedura.
Massime di principio
- La riammissione del richiedente alla procedura agevolativa, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a soddisfare integralmente l'interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la sopravvenienza satisfattiva elimina integralmente l'utilità della decisione richiesta, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento originariamente impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione il contributo unificato.
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