Sentenza n. 1663/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza presentata il 26 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione sulla domanda di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, l’ordine di provvedere con un provvedimento espresso, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il rilascio diretto del titolo e il risarcimento di 2.000 euro, o della diversa somma ritenuta equa, per il danno non patrimoniale da ritardo. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, commi 2 e 9, e 6, comma 1, d.lgs. 286/1998, dell’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999, degli artt. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990, nonché dei principi di buona amministrazione e legittimo affidamento e l’eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione non avesse concluso il procedimento entro i termini di legge. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, contestando inizialmente che l’istanza fosse stata inoltrata e rilevando comunque che il ricorrente era già titolare di un valido permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori, con scadenza 6 maggio 2027. A seguito di un termine concesso dal Tribunale per integrare la prova, il ricorrente ha documentato l’invio dell’istanza il 26 settembre 2024 e la ricezione da parte dell’Amministrazione il 30 settembre 2024.
La decisione
Il Tribunale ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 non abbia natura perentoria, ma che la sua violazione configuri comunque un’ipotesi di silenzio-inadempimento, permanendo l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. L’Amministrazione è stata condannata a provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda nei successivi sessanta giorni su istanza di parte. È stata invece rigettata la domanda di rilascio diretto del permesso, poiché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. È stata altresì rigettata la domanda risarcitoria: il ricorrente disponeva già di un altro permesso di soggiorno valido e non ha dimostrato il danno non patrimoniale allegato, fondato sull’asserita mancanza di qualsiasi titolo di soggiorno. Le spese sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il Permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente Testo Unico e dal Regolamento di attuazione per il Permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di Permesso da rilasciare in applicazione del presente Testo Unico
Il termine di sessanta giorni non è perentorio e la sua violazione non comporta decadenze né incide di per sé sulla legittimità del provvedimento finale; il mancato rispetto del termine, tuttavia, integra silenzio-inadempimento e lascia fermo l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente.
art. 2 l. 241/1990
La P.A. è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi incardinati su istanza di parte mercé l’adozione di un provvedimento espresso
L’Amministrazione deve concludere il procedimento avviato su istanza del privato mediante un provvedimento espresso, anche quando sia decorso il termine ordinario previsto per la definizione della domanda.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Decorso il termine per la conclusione del procedimento, l’interessato può chiedere al giudice amministrativo l’accertamento dell’obbligo di provvedere; l’azione è stata ritenuta tempestiva perché proposta entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione esercitando poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto, in un giudizio avverso il silenzio, può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso, ma non disporre direttamente il rilascio del titolo di soggiorno quando la relativa valutazione amministrativa non sia stata ancora compiuta.
art. 64, comma 2, c.p.a.
I fatti non specificamente contestati possono essere considerati pacifici e incontestati ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il termine previsto per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno dall’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 non ha natura perentoria; la sua scadenza non determina decadenze né rende illegittimo il futuro provvedimento finale, ma il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione configura silenzio-inadempimento.
- Quando il procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno è stato avviato su istanza dell’interessato e il termine di conclusione è decorso, l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, ma non può imporre il rilascio del titolo quando l’Amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere valutativo.
- La domanda risarcitoria per danno non patrimoniale derivante dal ritardo nella definizione di un’istanza di soggiorno non può essere accolta quando risulti che l’interessato era già titolare di un diverso permesso di soggiorno valido e non dimostri un pregiudizio concreto causalmente riconducibile al ritardo.
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