Cassazione Penale, Sentenza n. 15695/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 15/09/2021 che li aveva condannati per furto pluriaggravato e indebito utilizzo di una tessera bancomat. Denunciano: 1) nullità/illogicità della motivazione in ordine all'identificazione degli autori (contestando il valore probatorio dei filmati e del riconoscimento operato dal testimone Favilla e sostenendo che l'auto ripresa poteva essere utilizzata anche da altri componenti del nucleo familiare); 2) violazione del principio di riformazione del trattamento sanzionatorio dopo che la Corte d'appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7) c.p., per cui avrebbero dovuto essere rivalutate le circostanze e ridotta la pena (e, in subordine, verificare la prescrizione); 3) inosservanza dell'art. 597, comma 4, c.p.p. per non avere la Corte d'appello riformulato il trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua e non manifestamente illogica: la condanna si fonda su filmati di videosorveglianza, sul riconoscimento testimoniali del brigadiere Favilla, sull'appartenenza/disponibilità dell'autovettura al nucleo familiare degli imputati (e sulla compatibilità anagrafica dei soggetti ripresi) e sulla contiguità temporale tra il furto e gli utilizzi illeciti della tessera. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto corretta la conferma del bilanciamento tra circostanze aggravanti residue e attenuanti generiche nonostante l'esclusione di una aggravante, richiamando il principio per cui il giudice d'appello, anche se ha escluso un'aggravante, può confermare la misura della pena se effettua un nuovo giudizio comparativo adeguatamente motivato. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La Corte ha inoltre osservato che la modifica normativa successiva (d.lgs. 10/10/2022, n.150) che rende procedibile a querela il furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose non incide sul giudicato sostanziale della sentenza qui impugnata.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7) c.p.
Aggravante esclusa dalla Corte d'appello; la sua esclusione non ha comportato automaticamente la riduzione della pena poiché il giudice d'appello ha effettuato un nuovo, congruamente motivato, giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti
art. 624 c.p.
Norma sul furto (furto pluriaggravato); richiamata come elemento della fattispecie; la Corte osserva che la modifica normativa del 2022 (d.lgs. n.150) non incide sul giudicato della sentenza impugnata
artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, e 61, n. 2, c.p.
Artt. sostanziali richiamati nel capo di imputazione per i reati di furto in concorso e per le aggravanti riconosciute
art. 81, secondo comma, c.p. e art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007
Richiamati in relazione al reato di indebito utilizzo della tessera bancomat e alla disciplina penale applicabile ratione temporis
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) c.p.p.
Norme di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione: i ricorrenti hanno dedotto vizio di motivazione manifestamente illogica e inosservanza di norme processuali; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché miravano a una diversa valutazione delle prove
art. 597, comma 4, c.p.p.
Norma sulla riformulazione del trattamento sanzionatorio: i ricorrenti sostenevano violazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché il giudice d'appello ha compiuto un'adeguata rivalutazione comparativa e poteva confermare la pena
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità del ricorso
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 624 c.p.)
Modifica che ha reso procedibile a querela il furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose; la Corte ha rilevato che l'eventuale improcedibilità per mancanza di querela non incide sul giudicato sostanziale della sentenza impugnata
Massime di principio
- Alla Corte di Cassazione non è consentito riformare la valutazione di merito delle prove a meno che non sussista una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione su punti essenziali: le critiche che chiedono semplicemente una diversa ponderazione delle prove sono inammissibili
- La prova basata su filmati di videosorveglianza e sul riconoscimento da parte di un testimone può essere ritenuta sufficiente se adeguatamente corroborata da elementi di contesto (es. disponibilità dell'autovettura, compatibilità anagrafica, contiguità temporale tra furto e utilizzi illeciti della carta)
- L'esclusione di una circostanza aggravante in appello non impone automaticamente una riduzione della pena: il giudice d'appello deve effettuare un nuovo giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti e può, se adeguatamente motivato, confermare la misura della pena già inflitta senza violare il divieto di reformatio in peius
- Le modifiche legislative successive al giudizio (es. procedibilità a querela) non incidono automaticamente sul giudicato sostanziale delle sentenze già passate in giudicato, salvo il caso di abolitio criminis
- In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze di nullità o di violazione di norme processuali devono essere specifiche e collegare il vizio a una conseguenza sostanziale che imponga la cassazione; contestazioni generiche sulla motivazione sono normalmente dichiarate inammissibili
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