Cassazione Penale, Sentenza n. 24474/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di Appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di estorsione aggravata in concorso. I motivi: 1) contestazione dell'estensione nei suoi confronti dell'aggravante "più persone riunite" (sostenendo di non essersi mai presentato con altri e di non essere consapevole del coinvolgimento di più persone); 2) contestazione dell'applicabilità dell'aggravante del "metodo mafioso"; 3) richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 c.p. (minima partecipazione) per un presunto ruolo marginale; 4) richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno intervenuto prima del dibattimento; 5) richiesta di applicazione della diminuzione di un terzo per il rito abbreviato condizionato (rigettato in primo grado).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) l'aggravante delle "più persone riunite" è stata correttamente estesa al ricorrente sulla base di accertamenti di fatto (presenza simultanea di due correi in più occasioni e comportamento del ricorrente immediatamente dopo tali episodi che dimostra consapevolezza dell'azione congiunta); 2) il "metodo mafioso" è stato correttamente ritenuto sulla base della richiesta di "messa a posto" per un cantiere in un'area ad alta densità camorristica; 3) l'attenuante di cui all'art.114 c.p. non è applicabile quando sussistono aggravanti previste da norme speciali (es. estorsione aggravata); 4) il mancato riconoscimento del risarcimento come attenuante è giustificato dalla valutazione di merito secondo cui la somma offerta non era adeguata rispetto al danno morale subito, e il giudice può disattendere dichiarazioni soddisfattive della parte lesa; 5) il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato è legittimo perché le prove a discarico non risultavano ex ante né nuove né decisive. Conseguentemente, è stata confermata in termini pratici la statuizione di merito (pena in Appello rideterminata in anni 8 di reclusione e euro 8.000 di multa e conferma delle statuizioni civili) e la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (euro 4.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
L'attenuante per minima partecipazione non è applicabile quando ricorre una delle circostanze aggravanti previste (anche quando tali aggravanti derivano da disposizioni speciali che aumentano la pena in funzione del numero di concorrenti, come nell'estorsione aggravata).
art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
La circostanza attenuante per risarcimento del danno richiede che il risarcimento sia integrale e corrispondente al danno; la valutazione della congruità della somma spetta al giudice, il quale può ritenere non adeguata anche una dichiarazione soddisfattiva della parte civile.
art. 133 cod. pen.
Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice di merito può prendere in considerazione il/ i elementi che ritiene prevalenti fra quelli indicati dalla norma; anche un solo elemento può giustificare il diniego o il riconoscimento dell'attenuante.
art. 629 cod. pen. (richiamo all'aggravante)
La previsione di aggravamento dell'estorsione quando il fatto è commesso da più persone riunite può giustificare l'esclusione dell'attenuante di minima partecipazione; la circostanza oggettiva del concorso di più persone rileva anche se l'imputato non era fisicamente insieme agli altri in tutte le occasioni, ove provata la sua consapevolezza o partecipazione all'azione congiunta.
Massime di principio
- L'aggravante "più persone riunite" può essere estesa anche a chi non si sia sempre presentato fisicamente insieme agli altri, se emergono elementi che dimostrano la consapevolezza o la partecipazione a un'azione congiunta ripetuta.
- Il "metodo mafioso" può essere ricostruito in base alla natura della pretesa estorsiva (es. richiesta di "messa a posto" di un cantiere) e al contesto territoriale; non è necessario che l'imputato rivendichi personalmente l'appartenenza a un'organizzazione mafiosa.
- L'attenuante per minima partecipazione (art.114) non si applica automaticamente quando sussistono aggravanti speciali legate al numero dei concorrenti; bisogna verificare la disciplina specifica del reato.
- Perché il risarcimento sia valutato come attenuante è richiesta la riparazione integrale del danno e la congruità del pagamento è una valutazione discrezionale del giudice che può rifiutare l'attenuante se l'offerta è insufficiente rispetto al danno subito.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche dipende dalla valutazione soggettiva del giudice di merito sugli elementi di personalità e sulle modalità del reato; una motivazione anche basata su un solo elemento è sufficiente.
- In caso di abbreviato condizionato, la difesa deve indicare specificamente e motivare perché le prove a discarico siano "nuove" e "decisive" ex ante; la mera generica indicazione di testimoni non basta per imporre l'accoglimento del rito alternativo.
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