Cassazione Penale, Sentenza n. 10099/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Zaglio ha chiesto il riconoscimento del principio del ne bis in idem rispetto a due sentenze irrevocabili: una del G.U.P. di Monza (18/11/2024, irrevocabile il 24/11/2024) per applicazione della pena per reati tra cui l'art. 416 c.p., art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e art. 648-ter c.p.; l'altra della Corte d'appello di Milano (4/10/2024, irrevocabile il 29/03/2025) di condanna per art. 416 c.p. L'istanza lamentava che le due decisioni riguardavano lo stesso nucleo di fatti associativi (medesimo programma criminoso, modus operandi, società cartiere in parte coincidenti e ruoli sostanzialmente identici per Zaglio e altri), con sovrapposizione temporale rilevante, e che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel ritenere incerta la sovrapponibilità dei fatti
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, perché compia una nuova, completa e concreta comparazione delle condotte alla luce dei criteri di legge e della giurisprudenza. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente analizzato l'identità del fatto storico (programma criminoso, modalità operative, ruoli, società impiegate e arco temporale) e ha omesso di verificare la cessazione concreta della permanenza del reato associativo; ha inoltre richiamato l'obbligo di applicare, in caso di bis parziale, l'art. 669 c.p.p. disponendo l'esecuzione della sentenza relativa al segmento più ampio
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Indica i criteri per valutare l'identità del fatto nell'incidente di esecuzione; la Corte ha richiamato l'obbligo di analisi comparativa concreta delle condotte secondo tali criteri
art. 669 cod. proc. pen.
Prevede che, in presenza di bis in idem anche parziale, si esegua la sentenza relativa al segmento di condotta più ampio revocando l'altra; la Corte ha richiamato l'applicabilità di questa norma quando sussista continenza tra le decisioni
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere: la Corte ha valutato l'identità del programma criminoso, dei ruoli e delle modalità operative contestate con riguardo a questo reato associativo permanente
art. 4 Prot. n. 7 CEDU
Principio del ne bis in idem nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo: la Corte ha richiamato la necessità di dare ampia tutela alla garanzia e di interpretare i dubbi in favore dell'imputato, conformemente all'interpretazione della Corte EDU
art. 158 cod. pen.
La regola processuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha natura processuale e non costituisce presunzione automatica di protrazione della condotta; grava sull'accusa la prova del protrarsi dell'attività associativa
Corte costituzionale, n. 200 del 2016
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di incertezze, la soluzione favorevole all'imputato deve prevalere e il ne bis in idem va interpretato estensivamente
Corte costituzionale, n. 183 del 2013
Richiamata in relazione all'obbligo di rinnovare l'esame del giudice dell'esecuzione in diversa composizione quando previsto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023)
Richiamata per il principio che incombe all'accusa dimostrare la persistenza dell'attività criminosa oltre la data indicata e che l'onere difensivo si limita ad allegare fatti interruttivi
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016)
Ricorda che, anche per reati associativi permanenti, la comparazione concreta deve privilegiare la tutela del diritto fondamentale al ne bis in idem e che la parziale difformità temporale non è di per sé ostativa se sussiste identità strutturale e funzionale del sodalizio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve procedere a una comparazione concreta e completa delle condotte per verificare l'identità del fatto storico ai fini del ne bis in idem, valutando programma criminoso, modalità operative, ruoli e sfera di interessi
- Nei reati permanenti l'analisi deve investire il nucleo essenziale del fatto nella sua dimensione naturalistica; la mera discrepanza temporale non esclude il ne bis in idem se sussiste identità strutturale e funzionale della consorteria
- Spetta all'accusa provare la continuazione dell'attività criminosa oltre la data indicata; la regola processuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la sentenza di primo grado non implica una presunzione automatica di protrazione
- In caso di sovrapposizione parziale delle condotte, l'art. 669 c.p.p. impone di eseguire la sentenza relativa al segmento più ampio e di revocare l'altra; il giudice deve verificare la possibile contenibilità di una decisione nell'altra
- In presenza di incertezze rilevanti il principio di interpretazione favorevole all'imputato opera con maggiore forza: il ne bis in idem va interpretato estensivamente e ogni dubbio ragionevole deve risolversi a favore dell'imputato
- La valutazione sulla composizione soggettiva dei sodalizi deve approfondire se le differenze quantitative di partecipanti concretamente incidono sull'affectio societatis e sulla capacità decisionale autonoma, non limitandosi a constatazioni formali
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