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Sentenza

Sentenza n. 3413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2361/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 2361/2024, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte e i connessi iscrizione a ruolo e ruolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore agricolo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

AGEA ha appellato la sentenza con cui il TAR Veneto aveva annullato una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per le campagne 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del ne bis in idem e del giudicato, sostenendo che la medesima cartella era già stata impugnata dalla società, insieme ad altri produttori, in un diverso giudizio definito con sentenza di inammissibilità passata in giudicato; ha inoltre chiesto l'ammissione di documenti nuovi ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 43 e 73 c.p.a., sostenendo che l'annullamento sopravvenuto degli atti presupposti avrebbe dovuto essere fatto valere mediante motivi aggiunti e non mediante il deposito di documenti e memorie. Con il terzo motivo, limitatamente alla campagna 2007/2008, ha sostenuto che l'annullamento dell'atto presupposto non poteva produrre effetti poiché un diverso giudizio, relativo alla lista di prelievo ricevuta dall'acquirente del latte, era stato definito dal Consiglio di Stato con declaratoria di inammissibilità, con conseguente consolidamento degli atti. La società appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e ha riproposto, in subordine, i motivi assorbiti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello. Ha escluso la violazione del ne bis in idem, rilevando che i due giudizi erano stati originariamente instaurati davanti a giudici diversi e per motivi differenti: il primo, poi riassunto davanti al TAR, riguardava motivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. relativi alla riscossione e a vizi formali o della notificazione; il secondo riguardava il merito della pretesa amministrativa. La sentenza di inammissibilità resa nel secondo giudizio aveva natura processuale e non aveva definito il merito, sicché non impediva l'esame del primo giudizio né interferiva con gli effetti delle successive sentenze che avevano annullato gli atti presupposti. La richiesta di produzione documentale ex art. 104, comma 2, c.p.a. è stata ritenuta assorbita. È stato respinto anche il secondo motivo: il TAR non aveva introdotto un nuovo motivo di ricorso, ma aveva accertato l'esistenza di pronunce giudiziali sopravvenute che avevano annullato gli atti presupposti, con effetto caducante sugli atti successivi strettamente dipendenti. Il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza del TAR Lazio n. 5694/2023, passata in giudicato, aveva annullato proprio la comunicazione AGEA personalmente ricevuta dalla società agricola per la campagna 2007/2008; la diversa sentenza n. 5880/2025, relativa alla lista di prelievo notificata all'acquirente del latte, non incideva su tale giudicato, riguardando un atto diverso. È stata quindi confermata la decisione del TAR Veneto di annullare la cartella e gli atti connessi. I motivi di ricorso riproposti dalla società sono rimasti assorbiti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    la giurisdizione in materia di applicazione del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa

    La controversia sul merito dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La questione relativa all'ammissione di documenti nuovi in appello è stata ritenuta assorbita dopo il rigetto del motivo principale sul ne bis in idem.

  • art. 43 c.p.a.

    Non era necessario proporre motivi aggiunti per rappresentare l'intervenuto annullamento degli atti presupposti, trattandosi dell'allegazione e documentazione di fatti sopravvenuti rilevanti per la decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito di documenti e memorie nei termini processuali può consentire di portare a conoscenza del giudice fatti sopravvenuti, quando non si introduca una nuova domanda o un nuovo motivo di impugnazione.

  • art. 2908 c.c.

    Gli effetti costitutivi della pronuncia giudiziale devono essere valutati in relazione all'atto concretamente deciso e al relativo giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato opera entro i limiti soggettivi e oggettivi della decisione; una sentenza di inammissibilità, priva di statuizione sul merito, non preclude l'esame di una diversa controversia non definita nel merito.

  • art. 615 c.p.c.

    Le opposizioni relative al diritto di procedere a esecuzione forzata possono costituire oggetto distinto rispetto alle contestazioni sul merito della pretesa amministrativa.

  • art. 617 c.p.c.

    Le contestazioni relative alla regolarità formale e alla notificazione degli atti esecutivi appartengono a un diverso ambito rispetto all'impugnazione amministrativa del merito della pretesa.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem non è violato quando due giudizi riguardano il medesimo atto formale ma sono stati instaurati per motivi diversi, davanti a giudici diversi e nell'ambito di differenti forme di tutela; in particolare, una controversia sui vizi formali o sull'esecuzione non preclude quella sul merito della pretesa amministrativa, e viceversa.
  • Una sentenza di inammissibilità avente natura esclusivamente processuale, che non abbia esaminato il merito della pretesa, non produce un giudicato sostanziale idoneo a impedire l'esame di una diversa controversia relativa al merito della stessa pretesa.
  • L'annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto travolge gli atti successivi quando tra essi sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi da parte dell'amministrazione.
  • L'allegazione, mediante documenti e memorie depositati nei termini processuali, di pronunce sopravvenute che incidono sulla validità degli atti impugnati non equivale alla proposizione di un nuovo motivo di ricorso quando il giudice si limiti ad accertare un fatto rilevante per la decisione.
  • Il giudicato relativo all'annullamento di una comunicazione individuale non è superato da una successiva pronuncia riguardante un diverso atto, anche se riferito alla medesima campagna amministrativa e alla medesima pretesa economica.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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