Cassazione Penale, Sentenza n. 43624/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la responsabilità penale per delitti di bancarotta (art. 216, nn.1-2 e art. 223, comma 1 legge fall.) e riduceva alcune pene accessorie. Le censure erano: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis c.p.p. e dell'art. 2 legge 27/09/2021 n.134 (limite cronologico dell'improcedibilità) ritenute non puramente processuali; (2) deduzione che i prelievi e le spese non documentate erano giustificati e non costituivano bancarotta distrattiva ma, al più, semplice; (3) che la consegna incompleta della documentazione contabile non provava dolo per bancarotta documentale; (4) omessa revoca della costituzione di parte civile e conferma delle statuizioni civili nonostante l'assenza della parte civile in appello e la successiva chiusura del fallimento; (5) vizio di motivazione circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti e non prevalenti sulle aggravanti. La difesa ha poi depositato memorie riproponendo le questioni di cui ai punti (1) e (4).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, rilevando che molti rilievi erano meri ripetuti di merito o reinterpretazioni alternative dei fatti, non compatibili con il sindacato di legittimità. La questione di costituzionalità dell'art. 344-bis c.p.p. e dell'art. 2 legge 27/09/2021 n.134 è stata dichiarata manifestamente infondata in coerenza con precedenti decisioni di legittimità (quindi la limitazione cronologica dell'improcedibilità è stata ritenuta legittima). Il giudice ha confermato che la prova della distrazione è desumibile dalla mancanza di prova della destinazione del denaro e dall'assenza di riconsegna alle casse della fallita; analogamente ha ritenuto provata l'omessa e insufficiente tenuta e consegna della documentazione contabile, con manifesta incidenza sulle ragioni creditorie e con dolo. Quanto alla parte civile, la Corte ha richiamato il principio di "immanenza" (art. 76, comma 2 c.p.p.), per cui la costituzione di parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo, e che l'assenza in appello non vale come revoca; inoltre la chiusura del fallimento intervenuta nel corso dell'appello non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione e pertanto la questione è inammissibile. Per tali motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità avanzata: la norma che disciplina l'improcedibilità per superamento dei termini di impugnazione, con la limitazione cronologica, è una scelta discrezionale del legislatore e coerente con riforme precedenti
art. 2 legge 27 settembre 2021 n.134
Interpretata unitamente all'art. 344-bis c.p.p.: la limitazione dell'efficacia temporale della causa di improcedibilità (dal 1° gennaio 2020) è legittima e non incide costituzionalmente sui principi invocati
art. 216, n.1 e n.2 legge fallimentare
Norme relative alla bancarotta: la Corte ha condiviso la qualificazione di bancarotta distrattiva e documentale in base alla prova del dolo e alla mancata giustificazione della destinazione dei beni/denaro
art. 223, comma 1 legge fallimentare
Richiamata come parte del quadro normativo delle responsabilità in materia fallimentare, confermata applicazione in presenza degli elementi fattuali valutati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi attinenti al merito e non risolubili in sede di legittimità
art. 611 c.p.p. (mod. art.1, comma 63, L. 23/6/2017 n.103)
La memoria dell'imputato priva della sottoscrizione del difensore è inammissibile
art. 82, comma 2 c.p.p.
Applicabile al primo grado: l'omessa presentazione delle conclusioni in primo grado impedisce la formazione del petitum in primo grado, ma non determina revoca della costituzione di parte civile nei gradi successivi
art. 76, comma 2 c.p.p.
Principio di immanenza della costituzione di parte civile: una volta costituita, la parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo
art. 609, comma 1 e art. 606, comma 3 c.p.p.
Limiti della cognizione della Cassazione: il sindacato è commisurato ai motivi dedotti in appello e in cassazione e le questioni non prospettate in appello non possono essere dedotte in cassazione
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- Le questioni di merito basate su diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili in cassazione se non indicano concreti profili di illegittimità: la Corte di legittimità sindaca vizi giuridici e difetti di motivazione, non semplici rivalutazioni probatorie
- La limitazione temporale dell'istituto dell'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p. e norme collegate) è stata ritenuta legittima: le istanze di incostituzionalità su questo punto sono di frequente dichiarate manifestamente infondate
- La prova della bancarotta distrattiva può essere desunta dalla prova negativa della destinazione dei beni o del denaro: l'assenza di spiegazioni credibili sulla destinazione costituisce indizio di distrazione se non è dimostrata la riconsegna o la destinazione a bisogni aziendali
- La mancata consegna o la consegna incompleta di documentazione contabile, unitamente a redazioni postume e all'inidoneità della documentazione rinvenuta a ricostruire il patrimonio, può integrare il dolo per bancarotta documentale
- La costituzione di parte civile è "immanente": l'assenza della parte civile in appello non comporta revoca; per far valere effetti sopravvenuti (es. chiusura del fallimento) occorre promuoverli tempestivamente nel grado in cui si sono verificati, pena l'inammissibilità in cassazione
- Memorie o atti processuali privi delle sottoscrizioni richieste (es. difensore) sono inammissibili
- Non è possibile sollevare in cassazione questioni non prospettate in appello: la mancata deduzione in appello preclude il sindacato in sede di legittimità
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