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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32994/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

Una società appaltatrice aveva promosso azione revocatoria ordinaria nei confronti di una cooperativa edilizia e dei singoli soci assegnatari, chiedendo dichiararsi l'inefficacia degli atti di assegnazione di otto villette realizzate in un complesso edilizio. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle regole sulle eccezioni in senso stretto, sostenendo che la cooperativa avesse dedotto tardivamente la doverosità dell'atto di assegnazione e che il giudice avesse rilevato d'ufficio un fatto impeditivo della revocatoria; 2) violazione del divieto di nuove domande in appello, perché la corte territoriale avrebbe ritenuto tardiva la prospettazione che il credito, tutelato con la revocatoria, sarebbe sorto già durante l'appalto e sarebbe stato fatto valere con riserve; 3) violazione delle norme su revocatoria, onere della prova e valutazione delle prove, per non aver considerato pacifica l'anteriorità del credito rispetto alle assegnazioni; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'anteriorità delle attività preliminari all'assegnazione rispetto al sorgere del credito; 5) violazione delle regole sulle presunzioni, per non avere tratto dai fatti noti la dolosa preordinazione degli organi sociali e dei soci all'atto di assegnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la deduzione sulla doverosità dell'assegnazione era stata tempestivamente introdotta dalla cooperativa nella comparsa di costituzione e, comunque, non integra un'eccezione in senso stretto nel senso prospettato dalla ricorrente. Ha poi confermato che la diversa allegazione, introdotta solo tardivamente in appello, circa la fonte del credito nelle riserve di appalto e non nel lodo arbitrale, era preclusa; questa tardiva modifica della prospettazione avrebbe anche inciso sul regime probatorio della revocatoria. Quanto ai motivi su fatto decisivo e presunzioni, la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in presenza di doppia conforme, e che il giudice di merito aveva già escluso, con motivazione basata anche su elementi documentali, la sussistenza di una manovra fraudolenta nella sequenza preliminare all'assegnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    La censura sulla tardività della deduzione difensiva è stata respinta, perché la relativa allegazione era già contenuta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    È stata ritenuta preclusa in appello la nuova prospettazione della fonte del credito rispetto a quella originariamente indicata in primo grado.

  • art. 2901, comma 2, c.c.

    La doverosità dell'atto di assegnazione è stata considerata deducibile tempestivamente e rilevabile nel quadro difensivo già introdotto; non è stata condivisa la tesi della ricorrente sul suo rilievo come fatto impeditivo tardivamente introdotto.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    Gli atti di assegnazione di immobili da parte di cooperativa edilizia sono stati considerati atti dovuti, con conseguente preclusione alla revocabilità salvo prova di frode nelle attività preliminari.

  • art. 2697 c.c.

    La diversa individuazione della fonte del credito avrebbe alterato il regime dell'onere probatorio nella revocatoria, ma tale mutamento è stato ritenuto tardivo e quindi irrilevante.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione del materiale istruttorio è stata respinta perché la corte di merito aveva fondato l'accertamento su elementi documentali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state ritenute infondate perché miravano in sostanza a contestare l'accertamento di fatto e la qualificazione delle allegazioni.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità processuale è stata respinta perché la deduzione difensiva della cooperativa era tempestiva e contenuta nel primo atto difensivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sull'omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto infondato, perché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione in presenza di accertamenti conformi.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La critica sulla mancata inferenza presuntiva è stata respinta, poiché il motivo non denunciava correttamente un vizio di violazione di legge ma, al più, un omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il quarto motivo è stato ritenuto non scrutinabile nei termini prospettati, in quanto investiva un fatto già valutato in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria, l'assegnazione di beni da parte di una cooperativa edilizia ai propri soci può essere qualificata come atto dovuto, con la conseguenza che la revocabilità va valutata alla luce del regime speciale dell'art. 2901 c.c. e dell'eventuale prova della frode nelle attività preliminari.
  • La deduzione del carattere dovuto o impeditivo dell'atto non richiede formule sacramentali: è sufficiente che sia tempestivamente allegata nel primo atto difensivo utile; se ciò avviene, non vi è violazione delle regole sulle eccezioni in senso stretto.
  • In appello non è consentito introdurre tardivamente una diversa fonte del credito posto a base della revocatoria quando tale mutamento alteri il thema decidendum e il regime probatorio della controversia.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti è inammissibile o comunque infondato se contrasta con una doppia conforme di merito.
  • La denunciata mancata utilizzazione di un ragionamento presuntivo non integra, di regola, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma può essere scrutinata solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ove il fatto secondario sia stato specificamente allegato e discusso.
  • Nell'azione revocatoria, quando l'atto dispositivo è conseguenza di un percorso preliminare fisiologico e documentato, la prova della fraudolenza deve riguardare il momento e l'elemento soggettivo dell'attività preordinata, non potendo essere desunta in via automatica dalla sola sequenza cronologica degli atti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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