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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05605/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 27 giugno 2024. La Corte non entra nel merito delle doglianze contro il provvedimento di sorveglianza, perché rileva un vizio preliminare e assorbente: dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato e quindi anche il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Poiché il ricorso risulta redatto e presentato personalmente, la Corte lo dichiara inammissibile de plano. Non emerge dal testo alcun ulteriore motivo sostanziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 571 comma 1 c.p.p.

    esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione

  • art. 613 comma 1 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa

  • legge n. 103 del 2017

    ha eliminato la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile, poiché l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità per difetto della necessaria sottoscrizione difensiva può essere dichiarata de plano quando il vizio risulta immediatamente dagli atti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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