Sentenza n. 4053/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità e di rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo a interventi eseguiti in difformità da una licenza edilizia del 1960
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva impugnato il diniego comunale di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, riferito a difformità residue di un fabbricato residenziale. Dopo due SCIA, con cui erano stati eliminati i volumi eccedenti rispetto a quelli autorizzati, era stata presentata un’istanza di sanatoria, accompagnata dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo non rispettate le distanze minime dagli edifici e dai confini. In appello sono stati dedotti: l’errore di fatto del TAR, che aveva fondato la decisione su un documento relativo ad altro immobile e ad altro soggetto; la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. per mancata sottoposizione al contraddittorio della questione rilevata d’ufficio; la riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado, concernenti la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e l’eccesso di potere. In particolare, è stata contestata l’omessa acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio e dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Sono state inoltre evidenziate la mancata adozione di interventi inibitori sulle SCIA, l’interlocuzione procedimentale avuta con il Comune, l’invito dell’amministrazione a presentare l’istanza di sanatoria, il dubbio sulla vigenza del regolamento edilizio invocato per negare la sanatoria al momento dell’edificazione e la possibile compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica vigente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello, rilevando che il TAR aveva erroneamente utilizzato un provvedimento relativo a un diverso immobile e a un diverso soggetto. Il richiamato parere negativo di compatibilità paesaggistica riguardava infatti un’altra pratica e non vi era prova che l’istanza controversa fosse stata sottoposta alla commissione locale per il paesaggio. È venuta quindi meno la base della qualificazione del diniego come provvedimento plurimotivato e la conseguente ragione per cui il TAR aveva ritenuto superfluo esaminare gli originari motivi di ricorso. Il secondo motivo d’appello, relativo alla violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’accoglimento del primo motivo era già idoneo a determinare la riforma della sentenza. Esaminando i motivi non valutati dal TAR, il giudice ha ritenuto fondato quello concernente l’omessa acquisizione dei pareri paesaggistici. Ha ravvisato elementi sintomatici di eccesso di potere e travisamento dei presupposti, poiché il Comune non aveva adeguatamente considerato l’eliminazione dei volumi eccedenti mediante le SCIA, la mancata adozione di interventi inibitori o repressivi sulle stesse, l’inserimento di tali lavori in un più ampio progetto di regolarizzazione e l’interlocuzione procedimentale instaurata dall’amministrazione, anche mediante l’invito a presentare l’istanza. Ha inoltre rilevato la possibile astratta compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica, sia con riferimento alla normativa vigente all’epoca della costruzione, sia con riferimento alla disciplina attuale, nonché la possibile riconducibilità dell’intervento alle ipotesi di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previste dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004. Il diniego e gli atti connessi, presupposti e conseguenti sono stati annullati. Il Comune conserva il potere di riesaminare l’istanza, previa acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio e dell’autorità paesaggistica, esercitando la residua discrezionalità nel rispetto dei rilievi contenuti nella sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 7.000,00.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 36 c.p.a.
Richiamato quale parametro normativo dell’accertamento di conformità edilizia e del permesso di costruire in sanatoria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La censura relativa alla mancata sottoposizione al contraddittorio della questione rilevata d’ufficio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’accoglimento di altro motivo.
art. 106 c.p.a.
Richiamato dall’appellante in relazione all’errore di fatto dedotto contro la sentenza di primo grado.
art. 395 c.p.c.
Richiamato dall’appellante in relazione all’errore di fatto.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’accertamento di conformità edilizia; la decisione ha ritenuto illegittimo il diniego adottato senza una completa istruttoria e senza l’acquisizione dei pareri paesaggistici necessari.
art. 36 l. 1150/1942
Rilevante per la competenza all’approvazione del regolamento edilizio vigente all’epoca della costruzione; il giudice ha evidenziato il dubbio che il regolamento invocato fosse efficace al momento dell’edificazione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La fattispecie poteva astrattamente rientrare tra gli interventi suscettibili di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica; ciò imponeva l’acquisizione dei pareri degli organi competenti prima della decisione definitiva.
Massime di principio
- Il giudice non può fondare la decisione su un documento amministrativo riferito a un diverso procedimento, immobile o destinatario; l’errore di identificazione del documento determina il travisamento del presupposto fattuale e impone la riforma della decisione quando su tale documento si fonda il rigetto della domanda senza esame degli altri motivi.
- Quando un’istanza di sanatoria edilizia riguarda interventi potenzialmente assoggettati a tutela paesaggistica e astrattamente riconducibili alle ipotesi di compatibilità paesaggistica postuma, l’amministrazione deve acquisire previamente i pareri degli organi paesaggistici competenti prima di adottare il diniego definitivo.
- L’amministrazione, nel decidere un’istanza di accertamento di conformità, deve considerare complessivamente gli interventi eseguiti, comprese le opere realizzate mediante SCIA e non inibite dall’ente, nonché la loro eventuale connessione con il progetto di regolarizzazione sottoposto all’amministrazione.
- La mancata considerazione di circostanze fattuali rilevanti, quali la riduzione dei volumi eccedenti, l’interlocuzione procedimentale e la possibile compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica applicabile, può integrare eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.
- L’annullamento del diniego di sanatoria per incompletezza dell’istruttoria non comporta il rilascio del titolo edilizio: l’amministrazione conserva il potere di riesaminare l’istanza, previa acquisizione dei pareri necessari, esercitando la residua discrezionalità nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
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