Cassazione Penale, Sentenza n. 18328/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per cinque motivi principali: (1) anticipazione dell'udienza di trattazione rispetto alla data fissata senza che tale proroga fosse notificata agli imputati; (2) violazione dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per aver proceduto in presenza e per la sostituzione dei difensori assenti con un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p.; (3) omessa notificazione delle conclusioni del Procuratore generale ai difensori; (4) eccezione di prescrizione del reato (presunta estinzione per decorso dei termini rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento del 2005); (5) omesso inserimento dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare nel bilanciamento con le attenuanti nella rideterminazione della pena. La difesa ha depositato conclusioni scritte e sottolineato l'inosservanza della normativa emergenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: l'anticipazione dell'udienza era avvenuta fuori udienza e senza l'avviso dovuto agli imputati non dichiarati assenti/contumaci, facendo sorgere una nullità a regime intermedio che non è stata sanata dalla nomina ex post di un difensore d'ufficio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Gli altri motivi non sono stati approfonditi poiché assorbiti dall'esito favorevole al primo motivo.
Norme richiamate
art. 465 cod. proc. pen.
L'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza deve essere notificata a tutti gli imputati e ai difensori e comunicata al Pubblico Ministero; l'omissione di tale notifica comporta la nullità del giudizio.
art. 477 cod. proc. pen.
Se l'anticipazione è adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente, vale diversa modalità di comunicazione rispetto all'ordinanza adottata fuori udienza.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La nomina ex lege di un difensore d'ufficio in udienza non sana la nullità derivante dalla mancata notifica dell'ordine di anticipazione assunto fuori udienza agli imputati non dichiarati assenti/contumaci.
art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Richiamato nei motivi relativi alla disciplina emergenziale per lo svolgimento delle udienze (in presenza o a distanza); la Corte non ha risolto puntualmente le questioni alla luce dell'annullamento per nullità procedurale, ma i profili emergenziali sono stati parte delle doglianze difensive.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, quarto comma (legge fallimentare)
Norma richiamata in relazione alle pene accessorie applicate e alla loro riduzione; la Corte d'appello aveva rideterminato le pene accessorie in relazione alla pena principale.
art. 219 legge fallimentare
Richiamata dalla difesa come aggravante che avrebbe dovuto essere considerata nel bilanciamento con le attenuanti nella rideterminazione della pena; la Cassazione non si è pronunciata nel merito per effetto dell'annullamento per nullità procedurale.
art. 69 cod. pen.
Norma citata nella doglianza sui criteri di determinazione della pena in presenza di circostanze aggravanti/attenuanti; non valutata nel merito dalla Corte di Cassazione per sopravvenuta assorbenza del vizio procedurale.
Massime di principio
- L'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza deve essere notificata agli imputati e ai loro difensori; la mancata notifica genera una nullità che può comportare l'annullamento della sentenza di merito.
- La nomina di un difensore d'ufficio in udienza non sanerà automaticamente vizi procedurali originati dalla mancata notifica o comunicazione precedente; l'eccezione di nullità può rimanere efficace se tempestivamente sollevata.
- Quando più motivi sono proposti in Cassazione, un motivo procedurale gravemente viziato e ritenuto fondato può essere assorbente, impedendo alla Corte di esaminare i profili di merito e determinando il rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni di normativa emergenziale (es. disposizioni COVID), è importante documentare tempestivamente e formalmente eventuali questioni relative al luogo e alla modalità dello svolgimento dell'udienza (presenza vs. remoto) e alla corretta comunicazione degli atti processuali.
- Se in sede di ricalcolo della pena si escludono o si modificano aggravanti, il giudice di merito deve comunque valutare e motivare il bilanciamento complessivo con le attenuanti e gli effetti sulle pene accessorie; tali profili possono essere oggetto di impugnazione autonoma se non adeguatamente motivati.
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