Cassazione Penale, Sentenza n. 8146/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (del 6/4/2023) relativo a reati fiscali. Le censure prospettate dal ricorrente erano: (i) violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione in lingua cinese dell'informazione di garanzia, del diritto di difesa e del decreto di sequestro, poiché l'indagato non comprenderebbe l'italiano; (ii) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per non aver valutato documentazione (fatture, bonifici, mastrini, bilanci, registri IVA) che proverebbe la legittimità delle operazioni e il pagamento delle fatture contestate; contestazione anche sull'erroneità dell'elenco di fatture indicate e sulla corrispondenza fra incassi in contanti e versamenti bancari che proverebbero la regolarità delle vendite; (iii) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. per mancanza delle esigenze cautelari reali e per l'assenza di pericolo di dispersione del denaro, con riferimento al danno grave per l'impresa che impiega 11 dipendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi salienti: il sindacato della Corte in materia di misure cautelari reali è limitato a violazioni di legge; le doglianze del ricorrente erano in realtà censure sulla motivazione del provvedimento (non consentite in cassazione salvo motivazione assente o apparente). Sul profilo della traduzione, il ricorso è inammissibile e manifestamente infondato: la giurisprudenza richiede che il diritto all'interprete si attivi soltanto se emerge l'incapacità di comprendere l'italiano; qui l'indagato aveva redatto atti in italiano (procure, e-mail) e non aveva mai chiesto la traduzione. Quanto al merito probatorio e al periculum in mora, il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'esistenza di indizi di reato (uso di società non operative, fatture dal contenuto generico e società di breve vita, assenza di beni e merci effettive), e ha valutato che tali elementi rendono credibile un meccanismo contabile fittizio e il pericolo di dispersione del denaro. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Riferimento alla causa aggravante o alle norme penali collegate all'imputazione originaria; utilizzata per contestare la qualificazione del fatto.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma del decreto sulle fattispecie di reato tributario; nella sentenza è richiamata in relazione alle fatture per operazioni inesistenti e all'impianto di evasione fiscale.
art. 143, comma 2, c.p.p.
Disciplina l'assistenza dell'interprete e la traduzione degli atti: il diritto alla traduzione sussiste solo se viene accertata l'incapacità dell'imputato di comprendere l'italiano; la mera condizione di straniero non è sufficiente.
art. 125 c.p.p.
Imposizione dell'obbligo di motivazione per i provvedimenti giudiziari; nella fattispecie la Corte precisa i limiti del sindacato sulla motivazione in sede di cassazione per misure cautelari reali.
art. 321 c.p.p.
Regole sul provvedimento di sequestro preventivo e sulla sua motivazione; richiamato nel contestato sul piano della valutazione degli elementi per la misura.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge; la Corte lo invoca per dichiarare inammissibili motivi diretti a censurare la motivazione.
art. 616 c.p.p.
Consente, nella dichiarazione di inammissibilità, l'imposizione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende; applicata per comminare l'obbligo di pagamento di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il diritto alla traduzione/assistenza dell'interprete non è automatico per gli stranieri: va provata o emergere dall'istruttoria l'incapacità di comprendere l'italiano; documenti redatti in italiano e firme o e-mail in italiano sono elementi che indicano capacità di comprensione.
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali è limitato a questioni di illegittimità di diritto; censure che attaccano la valutazione dei fatti o la motivazione del giudice sono, di regola, inammissibili.
- Per contrastare un sequestro preventivo disposto per pericolo di dispersione di mezzi suscettibili di confisca, è utile fornire prove concrete e specifiche della regolarità delle operazioni contestate: documentazione precisa di trasporto/merce, tracciabilità bancaria, contratti commerciali e attestazioni dei fornitori.
- Quando si eccepisce la mancata valutazione di documenti probatori, occorre mostrare che la documentazione è idonea, chiara e suscettibile di cambiare concretamente la valutazione del giudice; mere generalità o documenti generici hanno scarso effetto in sede cautelare.
- Per evitare di incorrere in condanne per spese e ammende in caso di inammissibilità, valutare attentamente la pertinenza del ricorso in cassazione e privilegiare rimedi e motivi ammissibili (violazioni di legge, motivazione mancante o apparente) piuttosto che contestazioni di merito.
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