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Sentenza

Sentenza n. 9196/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento ai fini dell’esercizio della professione di docente del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Romania, procedimento avviato con istanza n. 18221 presentata dal ricorrente in data 31 maggio 2022 e non concluso entro il termine di legge; per l’ordine ex art. 117 c.p.a. alle Amministrazioni resistenti a provvedere entro il termine di trenta giorni, e in difetto, per la nomina di un Commissario ad acta Ottemperanza alla sentenza della Sezione n. 9742/2023 dell’8 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202211482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9742/2023, che aveva ordinato di provvedere sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Romania

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un'istanza di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 9742/2023 dell'8 giugno 2023, con la quale era stato accolto il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione ed era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, di un titolo abilitante conseguito all'estero. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia ministeriale, rilevando che il responsabile del Dipartimento competente si era limitato a delegare gli adempimenti al direttore generale competente, senza adottare alcun provvedimento conclusivo. Ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'effettiva esecuzione del giudicato, inclusa, se necessario, la sostituzione o l'attivazione del commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la ricorrente aveva formalmente rinunciato all'istanza di riconoscimento, per poter partecipare ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia all'istanza di riconoscimento ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere l'esecuzione della sentenza, poiché un eventuale provvedimento favorevole non avrebbe più arrecato alcun vantaggio rispetto alla pretesa sostanziale originaria. Il Collegio ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere: l'Amministrazione non aveva riconosciuto il titolo nel corso del giudizio e, pertanto, la pretesa non era stata soddisfatta ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.; il venir meno dell'interesse derivava esclusivamente dalla rinuncia dell'interessata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; tale presupposto non ricorre quando l'amministrazione non ha adottato il provvedimento dovuto e l'interesse è venuto meno per rinuncia del privato.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    La rinuncia all'istanza di riconoscimento è stata effettuata dalla ricorrente per poter partecipare ai percorsi di specializzazione previsti dalla normativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia del privato alla domanda amministrativa cui si riferisce il giudicato determina la sopravvenuta carenza di interesse all'esecuzione, quando l'eventuale accoglimento non potrebbe più procurargli un’utilità concreta e attuale.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa sostanziale sia stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio; non ricorre quando l'amministrazione non ha adottato il provvedimento dovuto e l'interesse è venuto meno per una rinuncia del privato.
  • La mera delega interna degli adempimenti da parte dell'organo individuato dal giudicato non equivale all'adozione del provvedimento conclusivo imposto dalla sentenza e, in assenza di un interesse ancora attuale del ricorrente, non giustifica la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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