Ordinanza ingiunzione o revoca n. 295 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo relativo a un articolo online su vicende giudiziarie, pubblicato sul sito di un’associazione politica, lamentando la diffusione di dati personali non pertinenti e l’impossibilità di ottenere agevolmente cancellazione e deindicizzazione. Pur prendendo atto della rimozione dell’articolo e delle misure correttive adottate dal titolare, l’Autorità ha accertato la violazione degli obblighi di trasparenza e di agevolazione dell’esercizio dei diritti, nonché del principio di accountability. È stata quindi ingiunta l’adozione di misure organizzative idonee e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia: illecito trattamento per mancata informativa privacy e canali inidonei per esercizio dei diritti nel sito www.sicilia5stelle.it
Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia: informativa privacy assente e canali inidonei per l’esercizio dei diritti
Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla pubblicazione sul sito www.sicilia5stelle.it di un articolo concernente vicende giudiziarie, con contestazione della diffusione di dati personali riferibili a un soggetto che ne rivendicava l’estraneità ai fatti narrati. Il procedimento ha riguardato anche l’impossibilità, lamentata dall’interessato, di ottenere un valido riscontro alla richiesta di cancellazione e di esercizio dei diritti.
Origine del reclamo e contenuto della contestazione
L’interessato, ai sensi dell’art. 77 GDPR, ha segnalato che l’articolo online riportava notizie che egli riteneva inattuali, non pertinenti e tali da creare nei lettori una percezione distorta di un suo coinvolgimento in vicende giudiziarie connesse allo scandalo dei rifiuti della Regione Sicilia. Ha evidenziato che il contenuto riguardava una società nella quale aveva assunto incarichi solo in un momento successivo ai fatti contestati dall’autorità giudiziaria e che, da un certo momento, non rivestiva più alcun ruolo che potesse giustificare un interesse pubblico al trattamento.
Il reclamante ha chiesto la deindicizzazione e la cancellazione dei dati personali contenuti nell’articolo, lamentando altresì che l’indirizzo e-mail presente sul sito per contattare il titolare non fosse funzionante e che non fossero individuabili altri recapiti idonei a inoltrare la richiesta preventiva.
Istruttoria svolta dall’Autorità
Poiché la richiesta preventiva risultava di fatto non recapitata, il Garante ha attivato il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza per reperire ulteriori contatti del gestore del sito. Sulla base dei recapiti ottenuti, è stata inviata una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice al soggetto individuato quale gestore del sito, con richiesta di chiarimenti sia sul reclamo sia sull’adeguatezza dei dati di contatto pubblicati.
Nel riscontro del 24 gennaio 2025 il titolare ha comunicato le informazioni relative alla gestione del sito e ha confermato la rimozione dell’articolo oggetto di contestazione, pur ritenendo non illecita la pubblicazione originaria. Ha inoltre affermato che sul sito erano presenti diversi form di contatto e una sezione dedicata ai contatti.
Contestazione degli addebiti
Con atto di avvio del procedimento del 17 marzo 2025, il Garante ha contestato all’Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia, quale titolare del sito, le violazioni degli artt. 12, parr. 1 e 2, e 13 GDPR, per l’assenza di una privacy policy e di canali comunicativi idonei a favorire l’esercizio dei diritti, nonché degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, per l’omessa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e per la mancata dimostrazione della conformità del trattamento.
Difese del titolare e misure correttive
Nelle memorie del 15 aprile 2025, il titolare ha attribuito il mancato riscontro a un problema tecnico non noto all’associazione, sostenendo che l’email indicata sul sito era non funzionante, mentre il form di contatto era attivo. Ha rappresentato che l’avvio del procedimento aveva indotto un riesame delle prassi organizzative e ha indicato alcune misure correttive, tra cui:
- la rimozione immediata del contenuto contestato;
- la verifica del canale di comunicazione “Contatti”, ritenuto funzionante;
- la predisposizione di un’informativa sul trattamento dei dati personali, accessibile dal footer della home page.
Il Garante ha preso atto della rimozione dell’articolo e della successiva pubblicazione dell’informativa privacy, rilevando che la lacuna informativa emersa nel corso dell’istruttoria risultava così sanata.
Valutazioni giuridiche del Garante
Nonostante le misure adottate, l’Autorità ha ritenuto sussistente la responsabilità del titolare per avere precluso agli interessati l’accesso alle informazioni sul trattamento per un periodo ritenuto non trascurabile, integrando la violazione dell’art. 13 GDPR. Ha inoltre affermato che i canali di comunicazione disponibili non erano idonei ad agevolare l’esercizio dei diritti, con conseguente violazione dell’art. 12, parr. 1 e 2, GDPR, anche per il mancato riscontro all’istanza dell’interessato nonostante l’intervento dell’Autorità.
Dalla complessiva condotta è stata desunta anche una violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, in quanto il titolare non aveva dimostrato un’adeguata organizzazione del trattamento né l’adozione di misure ispirate al principio di accountability e alla privacy by design.
Esiti del provvedimento
L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento nei termini descritti in motivazione e ha preso atto della rimozione dell’articolo, ritenendo che non vi fossero ulteriori interventi da adottare su quel punto. Ha invece ingiunto all’Associazione di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e a soddisfare senza ingiustificato ritardo le istanze relative ai diritti di cui agli artt. 15 e 17 GDPR, anche tramite un corretto presidio dei canali di contatto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice, il titolare è stato onerato di comunicare entro trenta giorni dalla notifica le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura imposta.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Nella quantificazione sono stati valorizzati, come elementi aggravanti, la gravità delle violazioni e il loro protrarsi nel tempo, nonché la natura negligente della condotta; come elementi attenuanti, la natura isolata del caso, le finalità di cronaca e informazione, l’avvenuta rimozione del contenuto, l’adozione di misure correttive e l’assenza di precedenti.
È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, oltre all’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’interessato, che contestava la diffusione online di articoli relativi a vicende giudiziarie da cui affermava di essere estraneo. Il reclamante chiedeva la deindicizzazione e la cancellazione dei dati personali presenti in un articolo pubblicato sul sito www.sicilia5stelle.it, ritenendo i contenuti inattuali, non pertinenti e idonei a generare una rappresentazione distorta del suo coinvolgimento.
Istruttoria e riscontro del titolare
Poiché l’istanza preventiva di cancellazione non era stata recapitata, il Garante ha coinvolto il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza per reperire ulteriori contatti utili. In seguito alla richiesta di informazioni ex art. 157 Codice, il gestore del sito ha chiarito l’assetto organizzativo, ha comunicato la rimozione dell’articolo e ha sostenuto che il mancato riscontro dipendesse da un malfunzionamento dell’email indicata nel sito, affermando anche che era disponibile un form di contatto funzionante.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 13 GDPR per l’assenza, per un periodo non precisato ma ritenuto significativo, di una privacy policy accessibile sul sito. Ha inoltre accertato la violazione degli artt. 12, parr. 1 e 2, GDPR, per l’inidoneità dei canali messi a disposizione degli interessati e per il mancato riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti. Da tale condotta ha desunto anche la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, in chiave di accountability e privacy by design.
Misure correttive e valutazione del Garante
Il Garante ha preso atto con favore della rimozione dell’articolo e della successiva pubblicazione dell’informativa privacy nella home page del sito, ritenendo però che ciò non elidesse la responsabilità per le criticità pregresse. È stato considerato necessario imporre misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e a garantire risposte tempestive alle istanze ex artt. 15 e 17 GDPR.
Sanzione e criteri di quantificazione
La sanzione è stata determinata in euro 5.000, tenendo conto, in aggravamento, della durata e della gravità delle carenze informative e organizzative, e, in attenuazione, della natura isolata del caso, delle finalità di cronaca e informazione, della rimozione del contenuto e dell’assenza di precedenti. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice.
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