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Ordinanza

Ordinanza n. 141/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di rigetto della richiesta di nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 27 TUI

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 27 TUI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata respinta la richiesta di nulla osta necessaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 27 del d.lgs. 286/1998 e ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il giudice ha ritenuto rilevanti, ai fini del riesame, la questione della necessità del visto d'ingresso nel caso concreto e, comunque, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi particolari previsto dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. 286/1998. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né una compiuta ricostruzione dei fatti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato. Le amministrazioni dovranno procedere al riesame in contraddittorio con il ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, verificando in particolare la necessità del visto d'ingresso nel caso concreto e la presenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi particolari ex art. 27, comma 1, del d.lgs. 286/1998. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. 286/1998

    La disposizione disciplina il permesso di soggiorno per casi particolari; il riesame deve considerare la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Il giudice ha indicato la necessità di verificare, nel riesame, la presenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi particolari.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della tutela cautelare accolta ai fini del riesame.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda non mediante l'immediato annullamento o la sospensione meramente demolitoria dell'atto, ma ordinando il riesame amministrativo quando emergano profili che richiedono una nuova valutazione da parte dell'amministrazione.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve svolgersi in contraddittorio con l'interessato e deve riguardare specificamente i profili indicati dal giudice, entro il termine assegnato nell'ordinanza.
  • Nel procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per casi particolari ex art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998, l'amministrazione deve verificare concretamente sia la necessità del visto d'ingresso nel caso esaminato sia la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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