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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24100/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatogli da una società dopo che era sopravvenuta la conoscenza del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena detentiva per fatti commessi fuori dal rapporto di lavoro. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, valorizzando che il datore di lavoro aveva sospeso ogni valutazione in attesa dell'esito del procedimento penale e che la conoscenza rilevante era quella del giudicato, non dei fatti astrattamente già noti. Aveva inoltre ritenuto gravi le condotte penali, tali da ledere la figura morale del lavoratore e compromettere il vincolo fiduciario, anche in base al CCNL che prevedeva la sanzione espulsiva per condanna a pena detentiva passata in giudicato per azione non connessa al lavoro e lesiva della figura morale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: errata ripartizione dell'onere probatorio e violazione del principio di tempestività della contestazione; erronea integrazione del giustificato motivo soggettivo e valutazione apodittica della gravità; sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alle previsioni conservative del CCNL; omesso esame del diverso trattamento riservato ad altri dipendenti; mancata ammissione di prova testimoniale su tale trattamento; nullità del licenziamento per ritorsività, assumendo che il motivo illecito avrebbe dovuto comportare la nullità del recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i sei motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla tempestività della contestazione perché il termine va ancorato alla conoscenza datoriale della situazione contestata, e nel caso concreto il datore aveva appreso il giudicato penale solo nell'ottobre 2016, mentre il licenziamento seguiva di pochi giorni. Ha poi considerato in parte infondato e in parte inammissibile il motivo sulla gravità della condotta, perché la Corte territoriale aveva motivato diffusamente sulla serietà dei reati e la censura mirava solo a una rivalutazione del merito. È stato dichiarato inammissibile il motivo sulla proporzionalità della sanzione, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito e non essendo stato dedotto un omesso esame decisivo. È stato respinto il motivo sul diverso trattamento disciplinare degli altri dipendenti, perché in assenza di un principio generale di parità di trattamento nel privato rileva solo l'identità delle situazioni, esclusa dal giudice di merito. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sulla prova testimoniale, in quanto diretto contro un fatto processuale e comunque non decisivo. Infine, è stata esclusa la nullità per ritorsività, poiché il motivo illecito deve essere unico ed esclusivo della volontà datoriale di recedere, mentre nel caso era stato accertato un autonomo giustificato motivo soggettivo. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non è stato invertito: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse accertato in fatto la data di conoscenza datoriale del giudicato penale.

  • art. 1175 c.c.

    La buona fede non impone un obbligo di controllo continuo dei dipendenti o di attivazione anticipata del datore sulla mera astratta conoscibilità dei fatti.

  • art. 1375 c.c.

    La correttezza nell'esecuzione del rapporto non comporta, di per sé, un dovere datoriale di monitoraggio costante o di contestazione immediata prima della conoscenza circostanziata dell'illecito.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di tempestività della contestazione disciplinare.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato come base del recesso; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse difformità dal modello legale di recesso per giustificato motivo soggettivo.

  • art. 2119 c.c.

    La gravità dei fatti è stata ritenuta idonea a integrare la rottura del vincolo fiduciario e quindi il giustificato motivo soggettivo/giusta causa sul piano dell'apprezzamento di merito.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    La valutazione della sussistenza del giustificato motivo soggettivo è stata ritenuta demandata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure sulla proporzionalità e sull'inadempimento disciplinare.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 18 St. Lav.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle conseguenze del licenziamento e alla nullità invocata per ritorsività.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di interpretazione conforme a buona fede delle clausole collettive.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per l'interpretazione delle clausole del CCNL.

  • art. 1345 c.c.

    Il motivo illecito deve essere determinante ed esclusivo per configurare la nullità del licenziamento ritorsivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni sulla ritorsività.

  • art. 9 CCNL appl.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il contratto collettivo prevedesse una sanzione conservativa.

  • art. 10 lett. A, punto g CCNL appl.

    La clausola collettiva prevede la sanzione espulsiva per condanna a pena detentiva passata in giudicato per azione non connessa al lavoro che leda la figura morale del lavoratore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per veicolare censure di violazione di legge, molte delle quali sono state reputate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha escluso che fosse stato dedotto un omesso esame di un fatto decisivo; la censura sulla prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, rileva il momento in cui il datore di lavoro acquisisce conoscenza circostanziata del fatto disciplinarmente rilevante, non quello della mera astratta conoscibilità dei fatti.
  • Quando l'addebito disciplinare coincide con una vicenda oggetto di procedimento penale, il datore può attendere l'esito degli accertamenti penali senza che ciò integri di per sé tardività della contestazione, purché il recesso intervenga dopo la conoscenza del fatto in termini sufficientemente certi.
  • La valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione disciplinare è, di regola, giudizio di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali radicali o per omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo fondato su fatti extra-lavorativi, assume rilievo decisivo la compromissione del vincolo fiduciario e della figura morale del lavoratore, ove i fatti siano oggettivamente gravi e incompatibili con il rapporto.
  • La diversa valutazione disciplinare riservata ad altri dipendenti non fonda, da sola, l'illegittimità del licenziamento, salvo che sia provata l'identità sostanziale delle situazioni poste a raffronto.
  • La nullità del licenziamento per motivo ritorsivo richiede che il motivo illecito sia unico, determinante ed esclusivo della volontà di recedere; se sussiste un'autonoma ragione lecita del licenziamento, la ritorsività non determina nullità.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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