Cassazione Civile, Ordinanza n. 37785/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio introdotto da alcuni coeredi per ottenere l'apertura delle successioni di più de cuius, la declaratoria di simulazione di un contratto di vitalizio stipulato da uno dei familiari con una figlia, la qualificazione dell'operazione come donazione imputabile alla legittima, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria con formazione di distinte masse e rendiconto dei frutti percepiti dai coeredi detentori dei beni. In primo grado il tribunale, dopo una prima e poi una rinnovata consulenza tecnica d'ufficio, aveva definito la divisione ereditaria attribuendo le quote e condannando ai conguagli e ai rimborsi, compensando integralmente le spese. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito e per la mancata condanna delle parti soccombenti; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'asserita adesione acritica della Corte territoriale alle conclusioni del secondo CTU, senza considerare le critiche del consulente di parte; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata rinnovazione della seconda CTU, anche in ragione della morte, nel corso dell'appello, di una delle condividenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, nel regime anteriore alla modifica del 2005, la compensazione delle spese per giusti motivi è legittima quando le ragioni risultino chiaramente dalla motivazione complessiva della sentenza, specie in presenza di particolare complessità della controversia e difficoltà di accertamento in fatto. Ha poi rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo: ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o disapplichi il regime legale della prova, non quando valuti in modo diverso le risultanze istruttorie; ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo adeguato l'adesione alla CTU, dando conto delle obiezioni tecniche e delle ragioni della stima dei beni. Ha inoltre ribadito che la scelta di disporre o meno indagini tecniche suppletive o una nuova CTU appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, e che la morte di un condividente in corso di giudizio non incide sulla stima e sulla formazione delle porzioni nella divisione già in corso, ma determina solo l'apertura di una nuova comunione da dividere separatamente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese può essere compensata quando la motivazione della sentenza consenta di desumere chiaramente i giusti motivi, specie in presenza di particolare complessità della controversia e difficoltà di accertamento in fatto.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di disponibilità della prova o decide sulla base di prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente censurare la valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto oppure disattende il principio di libera valutazione in assenza di deroga normativa; non è sindacabile la mera preferenza accordata ad alcune risultanze probatorie.
art. 93 c.p.c.
È legittima la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2005, la compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi è legittima se le ragioni sono desumibili in modo chiaro dalla motivazione complessiva della decisione, anche senza un capo autonomo espressamente dedicato alle spese.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per chiedere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o per sostituire la propria lettura tecnica a quella del giudice di merito.
- In presenza di una CTU, il giudice di merito deve dare conto delle ragioni di adesione o di dissenso rispetto alle conclusioni dell'ausiliare, ma la valutazione di congruità della consulenza e la scelta di disporre o meno una nuova indagine restano apprezzamenti discrezionali non sindacabili in cassazione, salvo errori di diritto.
- Nel giudizio di divisione ereditaria, la sopravvenuta morte di uno dei condividenti non altera la stima dei beni oggetto della divisione già incardinata, ma comporta soltanto l'eventuale apertura di una distinta comunione tra i suoi successori.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'utilizzo di prove estranee al thema probandum o l'esplicito diniego della regola dispositiva, non essendo sufficiente la contestazione della forza persuasiva attribuita alle prove acquisite.
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