Ordinanza n. 2507/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, relativa scheda di valutazione e graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 agosto 2025 con cui la commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Dipartimento della pubblica sicurezza lo ha dichiarato non idoneo al concorso, in ragione degli esiti di un pregresso intervento chirurgico per perineurioma del nervo sciatico destro, ritenuti integranti un’alterazione della meccanica articolare ai sensi dell’art. 3, comma 2, e della Tabella 1, punto 7, del d.m. n. 198/2003. Sono stati impugnati anche la scheda di valutazione medico-legale e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del 19 dicembre 2025. Il ricorrente ha contestato la correttezza dell’accertamento sanitario e la propria esclusione, sostenendo in particolare l’assenza di limitazioni funzionali rilevanti. Nel corso del giudizio, l’organo verificatore incaricato dal TAR ha accertato che, pur essendo presenti gli esiti della pregressa asportazione parziale del perineurinoma del nervo sciatico destro, il ricorrente non soffre di alcuna limitazione dal punto di vista funzionale, concludendo per la sua idoneità al concorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo rilevante, ai fini del fumus boni iuris, la relazione dell’organo verificatore, che ha escluso limitazioni funzionali e ha concluso per l’idoneità del candidato. Per l’effetto, il ricorrente è stato ammesso con riserva alle ulteriori fasi dell’iter concorsuale. In considerazione dell’elevato numero di controinteressati, individuati in tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale, il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, con deposito dell’attestazione di pubblicazione nei successivi 10 giorni. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 3, comma 2, d.m. n. 198/2003
È la disposizione richiamata dall’amministrazione per fondare il giudizio di non idoneità del candidato in relazione agli esiti dell’intervento chirurgico.
Tabella 1, punto 7, d.m. n. 198/2003
È il parametro tecnico-normativo indicato nel giudizio sanitario impugnato; il TAR ha ritenuto rilevante, in sede cautelare, l’accertamento verificatorio secondo cui la condizione del candidato non comportava limitazioni funzionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la prescrizione di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso nell’ambito di un concorso pubblico quando una verificazione disposta nel processo accerti l’assenza di limitazioni funzionali incompatibili con i requisiti richiesti e concluda per l’idoneità del candidato.
- Quando l’accertamento medico-legale verificatorio contraddice, con specifica valutazione funzionale, il presupposto sanitario posto a fondamento dell’esclusione concorsuale, sussiste un apprezzabile fumus boni iuris che può giustificare l’ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati individuabili attraverso la graduatoria finale, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo la pubblicazione del ricorso, del provvedimento giudiziario e dell’elenco nominativo degli interessati.
- L’ammissione con riserva a un concorso disposta in sede cautelare non definisce il merito della controversia, ma consente temporaneamente al candidato di partecipare alle successive fasi della procedura in attesa della decisione definitiva.
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