Sentenza n. 1241/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1471/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1471/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 novembre 2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 6 giugno 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'amministrazione, purché il giudicato sia stato portato a conoscenza dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, precisando che devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente, insieme alla restituzione del contributo unificato se versato.
Come è indicizzato
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