Sentenza del 22/11/2017 n. 27775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, poiché la controversia avrebbe dovuto coinvolgere congiuntamente la società e tutti i soci. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Forlì per la rinnovazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva parzialmente accolto l'appello della società. L'accertamento riguardava IVA e IRAP per il 2003, con contestazione dell'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e a frodi carosello. La CTR aveva confermato l'indebita detrazione IVA per 1.028.333 euro, ma aveva ritenuto deducibili ai fini delle imposte dirette i costi effettivamente sostenuti per l'acquisto delle automobili. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il giudizio riguardava il reddito di una società di persone, ma si era svolto senza la partecipazione di tutti i soci, quali litisconsorti necessari.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento relativo alle società di persone comporta l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
L'accertamento del reddito della società di persone e quello dei soci costituiscono un'unica fattispecie sostanziale; di conseguenza, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio.
Quando sussiste litisconsorzio necessario, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell'intero giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
La riunione dei procedimenti può consentire una trattazione coordinata delle controversie connesse, ma non elimina la necessità di coinvolgere tutti i litisconsorti necessari.
Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815
La controversia relativa all'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci configura un caso di litisconsorzio necessario originario; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo.
Il principio è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta la cassazione della decisione e il rinvio al primo grado.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti il reddito di una società di persone, l'accertamento deve normalmente essere trattato in un unico processo con la partecipazione della società e di tutti i soci interessati.
- Se anche uno solo dei soci necessari non è stato coinvolto, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche se le parti non hanno sollevato l'eccezione.
- La conseguenza ordinaria non è una decisione immediata sul merito dell'accertamento, ma la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per integrare correttamente il contraddittorio.
- Il litisconsorzio necessario non opera per questioni esclusivamente personali di un singolo socio; opera invece quando la controversia riguarda gli elementi comuni dell'accertamento societario e la conseguente imputazione del reddito ai soci.
- La dichiarazione di nullità processuale non implica che la società o i soci abbiano vinto nel merito sulle contestazioni fiscali: le questioni relative a fatture inesistenti, frodi carosello, detraibilità IVA e deducibilità dei costi dovranno essere riesaminate nel nuovo giudizio.
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