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Sentenza

Sentenza n. 350/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1169/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.09.2024.

Giustizia amministrativa202501543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1169/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 1169/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato il cui attestato di cancelleria è stato prodotto in giudizio. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero nell'esecuzione della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di novanta giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni e previa notificazione del titolo ai fini dell'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro un termine successivo stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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