Sentenza del 23/03/2018 n. 1306 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Versamenti - Rimborso - Prescrizione - Termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso di un'eccedenza di versamenti diretti quando tale eccedenza non sia stata riportata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Il contribuente invocava, in sostanza, il termine ordinario di prescrizione decennale, mentre la disciplina tributaria applicabile prevede un termine specifico più breve.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, in assenza di riporto dell'eccedenza nella dichiarazione successiva, il contribuente deve presentare l'istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento. Non si applica il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 2496 del Codice civile, poiché la materia è regolata da disposizioni tributarie speciali. Ne consegue il rigetto della pretesa restitutoria se l'istanza è stata presentata oltre il termine di 48 mesi.
Norme richiamate
Articolo 4 del d.P.R. 42/1988
Consente, in presenza di un'eccedenza di versamenti diretti non utilizzata mediante riporto nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo, di chiedere il rimborso secondo la disciplina prevista.
Articolo 38 del d.P.R. 602/1973
Stabilisce il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento per presentare la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso.
Articolo 2496 del Codice civile
Prevede un termine generale di prescrizione decennale, ma non trova applicazione quando la normativa tributaria disciplina specificamente termini e modalità per ottenere il rimborso.
Massime di principio
- Quando una normativa tributaria speciale stabilisce un termine per chiedere il rimborso, tale termine prevale sul termine ordinario di prescrizione civile.
- Per le eccedenze di versamenti diretti non riportate nella dichiarazione successiva, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento.
- Il termine previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 602/1973 opera come termine decadenziale: una richiesta tardiva può essere respinta anche se il contribuente ha effettivamente versato somme non dovute.
- Il contribuente deve verificare tempestivamente se l'eccedenza debba essere riportata nella dichiarazione successiva oppure richiesta a rimborso, conservando la documentazione relativa ai versamenti e alla presentazione dell'istanza.
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