Cassazione Penale, Sentenza n. 38214/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caruso chiedeva, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 447 del 13/02/2023 e la restituzione dei termini per proporre impugnazione, sostenendo che era stata nominata un difensore di fiducia in sostituzione di quello d'ufficio e che tale nomina non era stata considerata perché l'Ufficio matricola dell'istituto carcerario non avrebbe comunicato la nuova nomina. Il Tribunale di Siracusa dichiarò inammissibile l'istanza perché reiterativa e tardiva rispetto al termine di dieci giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore o caso fortuito. In Cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. per la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero prima della pronuncia di inammissibilità, richiamando un precedente (Sez. 1, n. 42540/2018) che ritiene tale omissione causa di nullità deducibile anche dalla parte privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente un contrasto giurisprudenziale, ma ha aderito al filone che considera la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero, previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p., una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., la quale tutela primariamente l'interesse del pubblico ministero; tale nullità può essere fatta valere solo dal pubblico ministero e non dalla parte privata. Di conseguenza il ricorso di Caruso è stato dichiarato infondato e respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come titolo per ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza e la restituzione del termine per impugnare; la Corte non è intervenuta sul merito della richiesta sostanziale ma ha affrontato la questione processuale relativa alla mancata acquisizione del parere del PM.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione del parere del pubblico ministero prima della pronuncia sul provvedimento in materia di esecuzione. La Corte ha riconosciuto l'importanza del parere quale contraddittorio cartolare, ma ha ritenuto che l'eventuale omissione integri una nullità a regime intermedio tutelabile principalmente dal PM.
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Articolo che classifica la nullità come a regime intermedio. La Corte ha applicato questa disposizione per qualificare la mancata acquisizione del parere del PM come nullità deducibile soltanto dal pubblico ministero.
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla legittimazione a far valere la nullità: la Corte l'ha richiamata per spiegare che solo la parte munita di interesse concreto (il PM) può dedurre la nullità a regime intermedio, escludendo la legittimazione del privato ricorrente.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in motivazione per sottolineare che l'udienza camerale richiede a pena di nullità la partecipazione del difensore e del pubblico ministero; la Corte ha distinto il contraddittorio orale dell'udienza dalla forma cartolare del parere previsto dal comma 2.
art. 299 cod. proc. pen.
Citato a titolo di analogia con altri settori (procedimento cautelare) per mostrare che, in casi dove il PM ha ruolo di iniziativa, l'omissione del suo intervento è deducibile solo dal PM stesso.
Massime di principio
- In procedimenti esecutivi la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. costituisce, secondo l'orientamento seguito dalla Corte, una nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. b.) deducibile solo dal pubblico ministero e non dalla parte privata.
- Il privato che deduca la mancanza del parere del PM come vizio procedurale rischia di non essere ritenuto legittimato a far valere tale nullità; quindi nelle impugnazioni è essenziale valutare se il vizio invocato rientri tra quelli deducibili dalla parte privata.
- Se l'istanza viene dichiarata inammissibile per tardività (ad es. oltre i termini previsti per la cessazione della causa di forza maggiore), il rimedio principale del ricorrente è dimostrare tempestività o eventi che interrompono/rinnescano i termini; il richiamo alla mancata acquisizione del parere del PM non è sempre sufficiente quando la giurisprudenza la qualifica come nullità opponibile solo al PM.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni di deducibilità delle nullità, è prudente per la difesa segnalare entrambe le linee interpretative e valutare la possibilità di sollecitare l'intervento del pubblico ministero o di proporre rimedi processuali alternativi (es. ricorso per violazione di termini, prova della comunicazione della nomina del difensore).
- Prassi consigliata: assicurarsi della tempestiva comunicazione della nomina del difensore all'Ufficio matricola e, se il problema è la mancata comunicazione carceraria, documentare l'evento e agire immediatamente entro i termini per evitare inammissibilità per tardività.
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