Cassazione Civile, Ordinanza n. 37217/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su debiti iscritti a ruolo. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso perché non era stata fornita prova della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'ipoteca. In appello, il giudice tributario ha ritenuto inammissibile la produzione documentale del concessionario, perché effettuata tardivamente nel primo grado e non riproducibile in appello. Il concessionario ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile e che, quindi, la CTR aveva errato nel non esaminare la documentazione attestante la notifica delle cartelle; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, motivo che però è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva escluso la producibilità in appello dei documenti relativi alla notifica delle cartelle. Ha affermato che, nel rito tributario, l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello senza le limitazioni proprie dell'art. 345 c.p.c., e che tale facoltà si estende anche alla produzione dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 58 comma 12 del dlgs 546/1992
Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa; la norma è autonoma rispetto all'art. 345 c.p.c. e non ne recepisce le limitazioni sulle nuove prove documentali.
art. 57 d.lgs. 546/1992
La preclusione riguarda le eccezioni in senso stretto, non la mera produzione documentale diretta a contrastare le ragioni del ricorso originario.
art. 345 c.p.c.
Non si applica automaticamente al processo tributario per disciplinare l'ammissibilità dei documenti in appello.
art. 2697 c.c.
Il motivo fondato su tale norma è stato assorbito; la Corte non vi si è pronunciata nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è, in linea generale, ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, senza che operi il regime restrittivo dell'art. 345 c.p.c.
- La produzione in appello dell'atto impositivo o della documentazione attestante la notificazione delle cartelle presupposte all'azione esecutiva o cautelare costituisce mera difesa e non è soggetta alla preclusione delle eccezioni in senso stretto.
- Quando il giudice di merito esclude erroneamente la producibilità di documenti rilevanti in appello, la decisione è cassabile per violazione di legge con rinvio al giudice territoriale affinché li esamini nel merito.
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