Sentenza n. 15852/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota Ministeriale N. 333/A/9016.3.73/ (9628/17) /Prot. N. C-mig-web (Id. C.M.S. 2022-08-32MS) e relativi allegati, con prot. 0026134 del 23 novembre 2022 e notificata in data 17 maggio 2023; - per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse, della delibera del Consiglio per le Ricompense per meriti straordinari e speciali con cui è stato deliberato in difformità dalla proposta del Questore di Roma; degli ivi allegati tabulati della seduta del 28/4/2022, nonché dell'ivi allegato «Sommario processo verbale della seduta del Consiglio delle ricompense per meriti straordinari e speciali del 28 aprile 2022» e per quanto occorrer possa dell'esito della seduta del 28/04/2022 e dei relativi allegati, ed ancora per quanto occorrer possa, del “parere contrario” alla concessione di una ricompensa al valore od al merito civile, tutti notificati in data 17 maggio 2023, nonché di tutti i relativi verbali e/o atti deliberativi, anche sconosciuti; - del Parere/i contrari/i delle Commissioni per il personale del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti, reso/i nella seduta del 21.6.2022, sconosciuto/i, nonché di tutti i relativi verbali e/o atti deliberativi, parimenti sconosciuti; - del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 17 ottobre 2022, conosciuto successivamente con cui non è stata accolta la proposta di promozione alla qualifica superiore, per merito straordinario, del Sovrintendente Francesco Guadalupi; - della Nota Ministeriale N. 333-A/9016.3.73 (9628/17) Prot. C-mipg-web – Id. C.M.S. 2022-08-32MS, con data 08.08.2022 e Prot. 0018222; - ed ove occorra, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse, della Nota Ministeriale del Ministero dell'Interno Dip. Per gli Affari Interni e territoriali, protocol. 333C RIC/0009628/2017, datata 27.11.2017, e con prot. uscita nr. 0006496 del 3/5/2017 conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti nonché di ogni atto e/o provvedimento, anche ulteriore e tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nei suddetti provvedimenti, note e nei suddetti pareri, ivi compresi quelli istruttori, e per quanto occorrer possa di tutti quelli adottati e/o presenti nei qui impugnati procedimenti, anche se sconosciuti; nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa, anche all'esito di eventuale istruttoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Guadalupi Francesco il 9/8/2023: - per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse, del “Parere contrario” alla promozione per merito straordinario del Sovrintendente Guadalupi Francesco espresso con verbale della Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, reso nella seduta del 21.6.2022, già impugnato con il ricorso principale, ma conosciuto nei suoi esatti contenuti successivamente, all'esito della ostensione integrativa all'accesso agli atti, nonché di tutti i relativi ed eventuali verbali e/o atti deliberativi, sconosciuti nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso principale che qui nuovamente si impugnano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pareri negativi sulla promozione per merito straordinario e sulle ricompense al valore o al merito civile, decreto del Capo della Polizia che ha attribuito l'encomio solenne in luogo della promozione e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (sovrintendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, sovrintendente in servizio al Servizio Scorte della Questura di Roma, contestava il mancato riconoscimento della promozione per merito straordinario per un intervento dell'8 novembre 2016, durante il quale aveva tratto in salvo un giovane che minacciava di suicidarsi dal balcone al sesto piano, esponendosi a circa venti metri d'altezza e al rischio di essere trascinato nel vuoto. Il Questore aveva proposto la promozione e segnalato l'interessato per una ricompensa al valore o al merito civile; il Consiglio per le ricompense aveva invece ritenuto l'azione priva di eccezionalità e non svolta in condizioni di grave pericolo di vita, attribuendo rilievo ai requisiti eccezionali propri della promozione, e aveva ritenuto congruo l'encomio solenne. Il Capo della Polizia aveva quindi conferito tale encomio, senza accogliere la proposta di promozione. Con il ricorso e i motivi aggiunti il dipendente deduceva violazione della disciplina sulle ricompense, difetto di motivazione e d'istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, nonché mancata considerazione delle circostanze analiticamente rappresentate dal Questore: il rischio corso, la prontezza e la capacità operativa, la salvezza del giovane e il riconoscimento dell'atto, anche mediante una medaglia di bronzo della Fondazione Carnegie. Contestava inoltre la motivazione per relationem della Commissione per il personale dei sovrintendenti, che aveva fatto propria quella del Consiglio senza spiegare autonomamente l'insussistenza dei requisiti. Chiedeva anche il risarcimento, senza specificare danno, nesso causale o colpa. In udienza aveva chiesto il rinvio in relazione a una comunicazione del 2 settembre 2026, non allegata, asseritamente relativa a un ulteriore parere contrario sulla ricompensa al valore o al merito civile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio: la comunicazione del 2 settembre 2026 non era stata prodotta e l'istanza di accesso depositata riguardava gli atti posti a fondamento delle determinazioni del 17 ottobre 2022, sicché non risultava una situazione che imponesse il rinvio ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha accolto la domanda di annullamento, ritenendo fondato il vizio di motivazione e di incompleta valutazione dei fatti. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità amministrativa nel valutare l'eccezionalità e la straordinarietà dell'azione e la non sindacabilità della mera difformità del parere rispetto alla proposta del Questore, il giudice ha rilevato che il Consiglio si era limitato ad affermare in modo sommario e tautologico l'assenza di eccezionalità e di grave pericolo, senza confrontarsi con le circostanze specificamente rappresentate nella proposta; la Commissione aveva poi recepito tale motivazione per relationem e il provvedimento finale non aveva colmato la carenza. Gli atti sono stati annullati, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la posizione e salve le ulteriori determinazioni. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata genericamente e priva di allegazione e prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, elementi che non possono presumersi e rispetto ai quali non opera il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. Spese compensate per la parziale soccombenza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 72 d.P.R. 335/1982
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
La promozione per merito straordinario presuppone risultati eccezionali e servizi straordinari, capacità eccezionali e attitudine alle funzioni superiori, oppure che il dipendente abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
art. 69 d.P.R. 782/1985
L'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
L'encomio solenne è una ricompensa distinta dalla promozione per merito straordinario, attribuibile in presenza dei risultati, dei servizi o del contributo determinante descritti dalla norma.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Nel caso in esame, il ricorrente con la citata istanza ha premesso che, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha impugnato la Nota Ministeriale N. 333-A9016.3.73 -962817 “con cui è stato espresso parere contrario al riconoscimento di una ricompensa al valore o al merito civile”. Ha quindi genericamente riferito che, in data 2 settembre 2026, avrebbe ricevuto una comunicazione con la quale la Commissione al Valore e Merito Civile avrebbe espresso parere contrario al riconoscimento della suddetta ricompensa.
La richiesta di rinvio ai fini della proposizione di motivi aggiunti non è giustificata da una comunicazione non prodotta e da una generica allegazione, quando gli atti richiesti risultano riferiti a determinazioni risalenti già oggetto del giudizio.
art. 2043 c.c.
La risarcibilità del danno, come noto, postula, in ogni caso l’accertamento degli elementi di cui all’art. 2043 c.c. la cui dimostrazione incombe sul danneggiato che deve provare la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito.
Chi domanda il risarcimento deve provare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, compresi danno e nesso causale; la loro sussistenza non può essere presunta.
Massime di principio
- La promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato è un riconoscimento eccezionale, rimesso a un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione; il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa, ma può sindacare lacune evidenti nell'iter logico, macroscopica illogicità o incongruenza della motivazione e travisamento dei fatti.
- Il parere contrario alla promozione per merito straordinario deve rendere intelligibile, con motivazione sufficiente, perché i fatti e gli elementi pertinenti non integrino i requisiti normativi di eccezionalità, straordinarietà o grave pericolo. Una formula meramente assertiva che ometta il confronto con circostanze specifiche e analiticamente documentate integra difetto di motivazione e incompleta valutazione dei fatti.
- La difformità del parere dell'organo centrale rispetto alla proposta del Questore non costituisce, di per sé, un vizio: l'organo centrale valuta le proposte in un quadro generale e imparziale e deve assicurare omogeneità e proporzionalità dei criteri, mentre il sindacato giurisdizionale resta limitato ai vizi di legittimità.
- La domanda risarcitoria richiede allegazione e prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo dell'illecito; tali presupposti non si presumono e il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non attenua l'onere probatorio nella domanda risarcitoria.
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