Ordinanza n. 2337/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 442/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. A sostegno della proponibilità dell’azione ha depositato una copia per immagine di una certificazione del Direttore Amministrativo della Sezione Lavoro del Tribunale di Siracusa, attestante la mancata impugnazione della sentenza nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. Il documento presenta tuttavia una evidente anomalia, poiché reca la data del 12 gennaio 2025, anteriore sia alla pubblicazione della sentenza, indicata nel 6 maggio 2025, sia al momento in cui avrebbe potuto formarsi il giudicato. Dopo il passaggio della causa in decisione, la ricorrente ha inoltre depositato una schermata del Polisweb e una comunicazione di cancelleria del 12 gennaio 2026, prive di attestazione di conformità all’originale. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire una prova regolare e temporalmente coerente del passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né in rito né nel merito. Ha disposto un adempimento istruttorio a carico della ricorrente, ordinandole di depositare entro il 30 settembre 2026 un’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, dalla quale risulti che il rilascio è successivo alla pubblicazione della sentenza e alla formazione del giudicato. Il requisito potrà essere dimostrato anche mediante il deposito dell’originale della certificazione munito della firma digitale del funzionario sottoscrittore. In subordine, la ricorrente potrà depositare la comunicazione di cancelleria relativa al rilascio della certificazione, purché riporti la data di rilascio e sia corredata dall’attestazione di conformità all’originale. Il Collegio ha avvertito che il mancato tempestivo assolvimento dell’onere probatorio potrà condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e sarà valutato anche ai fini della permanenza dell’interesse a ricorrere. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026; ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è rimasta sospesa.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
«L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»
La sentenza del giudice ordinario può costituire titolo per l’azione di ottemperanza soltanto in quanto passata in giudicato, poiché l’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato per il caso deciso.
art. 114, comma 2, c.p.a.
«Unitamente al ricorso per ottemperanza è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato»
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare il provvedimento da eseguire in copia autentica e, quando necessario, la prova del suo passaggio in giudicato; tale prova deve essere documentalmente attendibile e coerente con le date di pubblicazione e di formazione del giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha richiamato la disposizione per avvertire la parte delle conseguenze processuali del mancato tempestivo assolvimento dell’onere probatorio richiesto.
art. 327 c.p.c.
Il termine previsto per l'impugnazione della sentenza è rilevante per dimostrare la mancata proposizione di impugnazioni e, quindi, la formazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova documentale del passaggio in giudicato quando essa sia necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.; una certificazione recante una data anteriore alla pubblicazione della sentenza non è idonea, in quanto intrinsecamente incompatibile con la formazione del giudicato.
- La prova del passaggio in giudicato deve risultare da documentazione autentica o conformemente attestata, con indicazione di una data di rilascio successiva alla pubblicazione della sentenza e alla maturazione del termine per impugnarla; schermate informatiche e comunicazioni di cancelleria prive di attestazione di conformità non sono sufficienti, se contestata o comunque non verificabile la loro corrispondenza all’originale.
- Quando la prova del giudicato depositata con il ricorso presenti anomalie idonee a incidere sulla proponibilità dell’ottemperanza, il giudice può ordinare l’integrazione documentale, assegnando un termine e avvertendo che il mancato adempimento potrà comportare l’inammissibilità del ricorso e incidere sulla permanenza dell’interesse a ricorrere.
Come è indicizzato
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