Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento a) della comunicazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie, - Roma - prot. 31937 del 04 dicembre 2019 e notificato al ricorrente il 13 dicembre 2023, con la quale non è stata riconosciuta l'indennità speciale di cui all'art. 1808, d.lgs. 15 marzo 2010 nr. 66; b) ove necessario, del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze richiamato nella suindicata comunicazione c) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti;

Giustizia amministrativa202400136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell'indennità speciale prevista dall'art. 1808, comma 1, lettera b), d.lgs. 66/2010 per il servizio svolto all'estero come esperto nazionale distaccato presso Europol

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, Commissario Capo Tecnico, era stato collocato dal 1° ottobre 2018 al 26 ottobre 2022 presso Europol, all'Aia, quale esperto nazionale distaccato. Aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità speciale prevista dall'art. 1808, comma 1, lettera b), d.lgs. 66/2010, sostenendo che la disposizione fosse applicabile anche agli END e che le particolari condizioni di servizio ne giustificassero l'attribuzione. L'Amministrazione ha negato il beneficio sulla base del parere del Ministero dell'Economia e delle finanze, ritenendo che l'art. 1808 riguardi il personale destinato all'estero nell'esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza, mentre l'END opera sotto l'autorità e nell'interesse esclusivo dell'organismo internazionale ospitante e percepisce da quest'ultimo indennità giornaliera e mensile di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione amministrativa, richiamando anche il riconoscimento del rimborso delle spese di trasloco per il rientro in Italia e invocando, in sostanza, la spettanza del trattamento economico richiesto e la disparità rispetto ad altri dipendenti pubblici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando l'art. 1808 d.lgs. 66/2010, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4997/2022 e una precedente pronuncia del TAR Lazio, ha ritenuto legittima la distinzione tra il personale inviato all'estero ai sensi dell'art. 1808, che opera nell'esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza, e l'END, che durante il distacco opera esclusivamente sotto l'autorità e nell'interesse dell'organismo internazionale ospitante. La posizione dell'END deriva inoltre da una candidatura volontaria e non da un trasferimento d'autorità. Le indennità giornaliera e mensile corrisposte da Europol sono funzionalmente riferibili ai medesimi disagi e condizioni dell'impiego estero che l'indennità speciale mira a compensare; le norme attributive di benefici economici non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica né di cumulo fuori dai casi espressamente previsti. Il rimborso delle spese di trasloco non implica il riconoscimento dell'indennità speciale, trattandosi di benefici distinti. È stata altresì esclusa la disparità di trattamento, sia perché le posizioni comparate non erano perfettamente identiche, sia perché non può pretendersi l'estensione di un eventuale trattamento illegittimamente accordato ad altri. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1808 d.lgs. 66/2010

    Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono ... b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio

    La disposizione non si applica all'esperto nazionale distaccato che opera esclusivamente sotto l'autorità e nell'interesse dell'organismo internazionale ospitante e già percepisce da quest'ultimo indennità di soggiorno.

  • art. 2164 d.lgs. 66/2010

    Richiamato nell'istanza del ricorrente quale ulteriore fondamento della richiesta, ma non oggetto di una specifica autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 8 decisione del Consiglio di amministrazione Europol del 30 giugno 2009

    Durante il periodo di distacco: a) l’END deve svolgere le proprie funzioni e regolare la propria condotta nell’interesse esclusivo dell’Europol, senza chiedere o accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranea all’Europol.

    Conferma che l'END opera alle esclusive dipendenze dell'organismo internazionale, senza subordinazione funzionale all'amministrazione di provenienza.

  • art. 21 l. 234/2012

    Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea ... in qualità di esperti nazionali distaccati.

    Il riferimento legislativo alla destinazione presso istituzioni europee non equivale a un trasferimento d'autorità e presuppone la candidatura volontaria dell'interessato.

  • art. 32 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dall'art. 21 l. 234/2012 quale base per la destinazione temporanea di dipendenti pubblici come esperti nazionali distaccati; non è oggetto di ulteriore specifica interpretazione.

Massime di principio

  • L'indennità speciale prevista dall'art. 1808, comma 1, lettera b), d.lgs. 66/2010 presuppone un servizio all'estero svolto nell'esclusivo interesse e alle dipendenze funzionali dell'amministrazione di appartenenza; non spetta, in assenza di una specifica previsione normativa, al personale collocato volontariamente come esperto nazionale distaccato presso un organismo internazionale, che durante il distacco opera sotto l'autorità esclusiva dell'organismo ospitante.
  • Le indennità corrisposte dall'organismo internazionale ospitante per il soggiorno e il servizio all'estero possono escludere il riconoscimento cumulativo dell'indennità speciale nazionale quando assolvono alla medesima funzione di compensazione dei disagi e delle condizioni particolari dell'impiego; i benefici economici pubblici non sono estensibili analogicamente oltre le ipotesi normativamente previste.
  • Il riconoscimento di un distinto beneficio economico connesso al servizio all'estero, quale il rimborso delle spese di trasloco, non determina di per sé il diritto a ottenere anche l'indennità speciale prevista dall'art. 1808 d.lgs. 66/2010.
  • La disparità di trattamento non è configurabile quando le situazioni poste a confronto non sono identiche; in ogni caso, un precedente trattamento illegittimo favorevole non può costituire parametro per ottenere l'estensione della medesima illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeMobilità, trasferimenti e comandi
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.