Sentenza n. 25/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego definitivo del Comune di Pulsano prot. n. 12371 del 7 luglio 2023 a firma del Responsabile del Settore VI- Suap- Sue-Urbanistica- Edilizia-Demanio-Condono-Agricoltura-AA. PP del Comune di Pulsano avente ad oggetto “domanda di variazione ai sensi dell'art. 24 del Codice della Navigazione della Concessione Demaniale n. 01/2013 del 7/6/2013. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza -art. 10/bis L. 241/90 e s.m.i. Chiusura del procedimento”, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello oggi impugnato e, in particolare, del preavviso di diniego prot. n. 7757 del 3 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo della richiesta di variazione e ampliamento di una concessione demaniale marittima, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima di circa cinquanta metri quadrati per la gestione di un chiosco-bar, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, l’ampliamento di circa mille metri quadrati per svolgere l’attività di spiaggia libera con servizi. Ha impugnato il diniego comunale deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 41 Cost. e dell’art. 15 l.r. Puglia n. 17/2015, nonché eccesso di potere per motivazione errata e carente, travisamento, erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria, irrazionalità, irragionevolezza e contraddittorietà. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe fondato il diniego anche su previsioni del Piano Comunale delle Coste e del Piano Urbanistico Generale non ancora entrate in vigore, omettendo di valutare l’istanza alla luce del vigente Piano Regionale delle Coste, che avrebbe consentito l’intervento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed errata applicazione dell’art. 8 l.r. Puglia n. 17/2015, sostenendo che l’obbligo di gara riguardasse soltanto il rilascio di nuove concessioni e non il semplice ampliamento di una concessione già esistente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che le decisioni sull’uso del demanio marittimo sono caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta erroneità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei presupposti di fatto. I riferimenti del Comune al Piano Comunale delle Coste e al Piano Urbanistico Generale, non ancora approvati, sono stati ritenuti meramente ricognitivi e non fondativi della decisione. Il diniego è stato invece ritenuto fondato sull’art. 5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste, che impone di garantire la presenza di spiagge libere nei tratti costieri prossimi ai centri abitati. Il Comune aveva rilevato che nell’area erano già presenti il chiosco della ricorrente e uno stabilimento balneare, e aveva quindi esercitato legittimamente la propria discrezionalità scegliendo di non incidere ulteriormente sulla libera fruizione della costa. La compatibilità astratta del progetto con il Piano Regionale delle Coste non comportava un obbligo di rilascio della concessione, poiché i parametri pianificatori individuano criteri per il rilascio ma non escludono la possibilità di garantire porzioni di spiaggia libera più ampie. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto corretta la necessità della gara. L’art. 24 del regolamento esecutivo del Codice della navigazione, costituendo eccezione all’affidamento mediante gara, può consentire l’ampliamento diretto solo in situazioni eccezionali, quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e necessaria al corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso e abbia minima consistenza quantitativa. Nel caso concreto, l’ampliamento richiesto era enormemente superiore alla concessione originaria, riguardava circa mille metri quadrati rispetto ai cinquanta già assentiti e serviva allo svolgimento di un’attività diversa. Mancavano quindi funzionalità e necessarietà rispetto al titolo originario, trattandosi di un’area suscettibile di autonoma concessione. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 24 regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione
La fattispecie disciplinata dall’art. 24 del regolamento esecutivo si colloca “a valle” dell’affidamento della nuova concessione e deve essere interpretata restrittivamente, poiché consente l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario.
L’ampliamento diretto della concessione demaniale, in deroga alla regola della gara, è ammesso solo eccezionalmente quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e necessaria all’utilizzo corretto e proficuo del bene originariamente concesso e abbia minima consistenza quantitativa.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato perché fondato sulla necessità di garantire la libera fruizione di un tratto costiero prossimo al centro abitato, sulla situazione concreta dei luoghi e sull’art. 5.3 delle NTA del Piano Regionale delle Coste.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha preceduto il provvedimento definitivo di diniego; il giudizio si è concentrato sulla legittimità sostanziale e motivazionale del diniego.
art. 5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste
Nei tratti costieri prossimi ai centri abitati deve essere garantita la presenza di spiagge libere; la previsione consente al Comune di privilegiare la libera fruizione anche oltre i limiti minimi o massimi desumibili dagli altri parametri del piano.
art. 8 l.r. Puglia n. 17/2015
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la censura è stata respinta; il rilascio del titolo richiesto, per natura e dimensioni dell’area, avrebbe richiesto una procedura a evidenza pubblica.
art. 15 l.r. Puglia n. 17/2015
La norma è stata richiamata tra i parametri di legittimità del diniego, senza che il TAR ne abbia ricavato una violazione nel caso concreto.
art. 41 Cost.
Il richiamo alla libertà di iniziativa economica privata non è stato ritenuto idoneo a superare la discrezionalità comunale nella gestione del demanio marittimo e nella tutela della libera fruizione della costa.
Massime di principio
- La decisione sull’assegnazione in concessione di un bene demaniale marittimo e sul mantenimento dello stesso alla libera fruizione collettiva appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta erroneità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei presupposti di fatto.
- La compatibilità astratta di un progetto con gli strumenti di pianificazione costiera non attribuisce al richiedente un diritto al rilascio della concessione, poiché l’amministrazione può legittimamente perseguire un livello maggiore di tutela della libera fruizione della costa, nell’ambito del bilanciamento degli interessi pubblici e privati.
- Il richiamo a strumenti di pianificazione non ancora approvati non determina di per sé l’illegittimità del diniego quando tali strumenti abbiano funzione meramente ricognitiva e la decisione sia fondata su una disciplina vigente e su una concreta valutazione dello stato dei luoghi.
- L’ampliamento diretto di una concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione costituisce eccezione alla regola dell’evidenza pubblica ed è ammissibile solo per estensioni di minima consistenza, obiettivamente funzionali e necessarie all’utilizzo corretto e proficuo del bene già concesso.
- La richiesta di un’estensione quantitativamente sproporzionata rispetto alla concessione originaria, destinata a un’attività diversa e riferita a un’area autonomamente concedibile, non costituisce mera variazione della concessione esistente, ma nuovo affidamento soggetto a gara pubblica.
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