Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10420/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

SCARPA impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, in riforma del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ha ridotto la misura della riduzione di pena riconosciuta a titolo di danno per detenzione in condizioni disumane e degradanti. Il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale, senza impugnazione da parte del pubblico ministero, non poteva decidere in senso sfavorevole rispetto alla decisione del primo giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il reclamo contro i provvedimenti in materia di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria e, pertanto, si applica il divieto di reformatio in peius quando l'impugnazione è proposta solo dalla parte privata. È stata quindi dichiarata errata la riforma in senso peggiorativo operata dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, con l'indicazione che quest'ultimo esamini le doglianze del ricorrente senza intaccare quanto già accertato dal giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354

    riferimento normativo utilizzato per il riconoscimento del pregiudizio derivante da detenzione in condizioni disumane e degradanti

    La norma è stata richiamata come base per quantificare i giorni di detenzione degradante e la conseguente riduzione di pena riconosciuta dal magistrato di sorveglianza

  • art. 35-ter ord. pen.

    Il rimedio risarcitorio attivato dal condannato rientra nella materia regolata da questa disposizione; il reclamo in materia di rimedi risarcitori ha natura impugnatoria e il Tribunale è tenuto a decidere nel merito

  • art. 35-bis ord. pen.

    Richiamata per il principio secondo cui non possono essere dedotte questioni nuove davanti al Tribunale di sorveglianza se non erano oggetto del reclamo al magistrato di sorveglianza; il giudizio di secondo grado è devolutivo e vincolato alle doglianze specifiche dell'impugnante

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato come divieto di reformatio in peius: il giudice che esamina un'impugnazione proposta solo dalla parte privata non può adottare una decisione meno favorevole per l'impugnante rispetto a quella del primo giudice

Massime di principio

  • Il reclamo contro i provvedimenti in materia di rimedia risarcitori ha natura impugnatoria: il Tribunale di sorveglianza decide nel merito ma entro i limiti delle doglianze proposte dall'impugnante.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) si applica anche nel procedimento di reclamo avviato dal detenuto per il rimedio risarcitorio: il giudice di secondo grado non può aggravare la posizione del ricorrente se non vi è impugnazione della parte pubblica.
  • Il Tribunale di sorveglianza può esercitare poteri istruttori d'ufficio, ma tali poteri non legittimano una decisione che peggiori la situazione dell'impugnante quando l'appello è proposto solo dalla parte privata.
  • In una situazione analoga, il difensore del detenuto deve formulare doglianze specifiche e circoscritte al contenuto del primo giudizio; nuove questioni non emerse in primo grado sono generalmente precluse in sede di reclamo.
  • Se il giudice di secondo grado viola il divieto di reformatio in peius, la decisione può essere annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio, con l'indicazione di non intaccare gli accertamenti favorevoli del primo giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.