Cassazione Penale, Ordinanza n. 28721/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per una violazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In sostanza contestava la quantificazione della pena, ritenendola illegittima o comunque non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette contro il trattamento sanzionatorio e che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente, non illogica e avesse esaminato le deduzioni difensive. La pena era stata ritenuta congrua valorizzando la capacità a delinquere dell'imputata, desunta anche dai precedenti penali, tra cui un reato associativo di tipo mafioso, la gravità delle condotte per la loro duplicità, essendo state presentate due domande con dichiarazioni mendaci, e l'entità dell'ingiusto profitto, pari a circa 13.000 euro. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
norma incriminatrice posta a base della condanna; il testo non specifica oltre il contenuto applicativo concreto
art. 416-bis c.p.
richiamato come precedente penale valorizzato ai fini della capacità a delinquere e della gravità della personalità dell'imputata
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo per vizi di violazione di legge o di motivazione radicalmente carente o illogica; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa e più favorevole apprezzamento discrezionale.
- Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può valorizzare la capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche dai precedenti penali, nonché la gravità concreta del fatto, inclusa la pluralità delle condotte e l'entità del profitto conseguito.
- La reiterazione di condotte mendaci e l'ottenimento di un rilevante profitto ingiusto costituiscono elementi idonei a giustificare una pena ritenuta congrua in rapporto alla gravità del reato contestato.
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