Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28721/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per una violazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In sostanza contestava la quantificazione della pena, ritenendola illegittima o comunque non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette contro il trattamento sanzionatorio e che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente, non illogica e avesse esaminato le deduzioni difensive. La pena era stata ritenuta congrua valorizzando la capacità a delinquere dell'imputata, desunta anche dai precedenti penali, tra cui un reato associativo di tipo mafioso, la gravità delle condotte per la loro duplicità, essendo state presentate due domande con dichiarazioni mendaci, e l'entità dell'ingiusto profitto, pari a circa 13.000 euro. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    norma incriminatrice posta a base della condanna; il testo non specifica oltre il contenuto applicativo concreto

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato come precedente penale valorizzato ai fini della capacità a delinquere e della gravità della personalità dell'imputata

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo per vizi di violazione di legge o di motivazione radicalmente carente o illogica; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa e più favorevole apprezzamento discrezionale.
  • Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può valorizzare la capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche dai precedenti penali, nonché la gravità concreta del fatto, inclusa la pluralità delle condotte e l'entità del profitto conseguito.
  • La reiterazione di condotte mendaci e l'ottenimento di un rilevante profitto ingiusto costituiscono elementi idonei a giustificare una pena ritenuta congrua in rapporto alla gravità del reato contestato.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.