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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37182/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni e rivendita di immobili, contestando una gestione antieconomica e recuperando a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti non documentati e quindi non deducibili. La CTP aveva annullato la ripresa limitatamente ai costi per euro 64.100, e la CTR aveva confermato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la fattura n. 10 del 2009, nella quale erano esposti anche i costi di costruzione dell'immobile venduto nel 2007, fosse priva del contenuto minimo previsto dalla legge e che la CTR avesse attribuito rilievo, in modo acritico, a un contratto di appalto con un socio della società, a una relazione di stima e a prospetti di computo metrico, elementi ritenuti dall'Ufficio insufficienti a giustificare la deduzione dei costi contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare il giudizio di attendibilità e di fatto compiuto dalla CTR sulla fattura e sugli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito. Ha ritenuto che la fattura fosse formalmente conforme all'art. 21 d.P.R. 633/1972 e che la sentenza impugnata contenesse una motivazione plausibile sulla riferibilità all'immobile venduto nel 2007 del costo di euro 64.100, desunta dall'esistenza, in epoca antecedente all'avviso, di un contratto di appalto, di una relazione di stima e di un computo metrico. Si trattava quindi di un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte ha rilevato che la fattura contestata era, sul piano formale, conforme al contenuto minimo richiesto dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di violazione dell'onere della prova è stata ritenuta, nella sostanza, diretta a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nell'avviso di accertamento per fondare la rettifica in presenza di una gestione ritenuta antieconomica.

  • art. 54, comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata nell'avviso di accertamento per la rettifica dell'imponibile IVA sulla base della contestata antieconomicità e dei costi non documentati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo era formalmente incardinato sul vizio di violazione di legge, ma la Corte ha evidenziato che in concreto mirava a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo, escluso nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito, quando la critica investe in realtà l'apprezzamento di attendibilità delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La conformità formale della fattura ai requisiti di legge può escludere la censura fondata sul difetto del contenuto minimo del documento, se il giudice di merito abbia inoltre fornito una motivazione plausibile sulla sua riferibilità ai costi contestati.
  • La deducibilità di costi documentati può essere confermata quando esistano elementi preesistenti all'accertamento, non apparentemente costruiti ad hoc, idonei a rendere verosimile l'imputazione del costo all'operazione contestata; tale valutazione, se logicamente motivata, è tipicamente riservata al giudice di merito.
  • L'art. 2697 c.c. non può essere invocato in cassazione per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, se il giudice di merito ha già esaminato e apprezzato gli elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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